Detrazioni fiscali, la definizione dei contenziosi non deve compromettere l’accesso ai bonus

Il Tar Campania sospende l’efficacia dei provvedimenti di un Comune, impugnati da un cittadino, che bloccavano un cantiere mettendo a rischio l'accesso al Superbonus 110%.

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La definizione dei contenziosi non deve creare ritardi tali da compromettere la possibilità di ottenere i bonus edilizi.

A ribadirlo è una sentenza del Tar Campania (Napoli – 01640/2022), che ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti di un Comune, impugnati da un cittadino, che bloccavano un cantiere mettendo a rischio la possibilità di completare entro il 30 settembre scorso il 30% dei lavori necessari ad accedere al Superbonus 110%.

In particolare il Tar Napoli ha ritenuto “sussistente in termini di estrema gravità e urgenza il dedotto periculum in mora, tale da non consentire di attendere la decisione collegiale prevista per la prossima c.c. del 27 settembre 2022, in quanto, laddove i provvedimenti impugnati non venissero cautelarmente sospesi, il ricorrente perderebbe i finanziamenti statali (Superbonus 110%) per la mancata realizzazione di almeno il 30% delle opere da realizzare entro il 30 settembre 2022”.

Già a fine luglio un’altra sentenza del Tar Piemonte si era espressa in questa direzione, sostenendo che i contenziosi che sorgono quando si realizza un intervento incentivato con il Superbonus “devono essere risolti in tempi certi e rapidi per evitare che le imprecisioni negli atti del Comune e i tempi della giustizia facciano perdere l’agevolazione” (ordinanza 780/2022). Con questa ordinanza il Tar aveva imposto al Comune il riesame del provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori e, nel frattempo, ne aveva sospeso la sua efficacia.

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