La definizione dei contenziosi non deve creare ritardi tali da compromettere la possibilità di ottenere i bonus edilizi.

A ribadirlo è una sentenza del Tar Campania (Napoli – 01640/2022), che ha accolto la domanda di adozione di misure cautelari e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti di un Comune, impugnati da un cittadino, che bloccavano un cantiere mettendo a rischio la possibilità di completare entro il 30 settembre scorso il 30% dei lavori necessari ad accedere al Superbonus 110%.

In particolare il Tar Napoli ha ritenuto “sussistente in termini di estrema gravità e urgenza il dedotto periculum in mora, tale da non consentire di attendere la decisione collegiale prevista per la prossima c.c. del 27 settembre 2022, in quanto, laddove i provvedimenti impugnati non venissero cautelarmente sospesi, il ricorrente perderebbe i finanziamenti statali (Superbonus 110%) per la mancata realizzazione di almeno il 30% delle opere da realizzare entro il 30 settembre 2022”.

Già a fine luglio un’altra sentenza del Tar Piemonte si era espressa in questa direzione, sostenendo che i contenziosi che sorgono quando si realizza un intervento incentivato con il Superbonus “devono essere risolti in tempi certi e rapidi per evitare che le imprecisioni negli atti del Comune e i tempi della giustizia facciano perdere l’agevolazione” (ordinanza 780/2022). Con questa ordinanza il Tar aveva imposto al Comune il riesame del provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori e, nel frattempo, ne aveva sospeso la sua efficacia.