Detrazione riqualificazione energetica: errore nel bonifico parlante. Che fare?

  • 12 Dicembre 2023

Cosa succede se c'è un errore nella causale del bonifico parlante, che non siano i dati fiscali dei soggetti coinvolti nell'intervento?

ADV
image_pdfimage_print

Può capitare che nella procedura di bonifico parlante per le spese di riqualificazione energetica nell’ambito di una ristrutturazione edilizia si possa incorrere in un errore materiale.

Un caso viene riportato da FiscoOggi che risponde ad un contribuente che aveva erroneamente indicato nella causale del versamento “L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449) Ristrutturazione edilizia”, anziché “L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica”.

Poiché per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, le banche o Poste Italiane devono operare sui pagamenti effettuati una ritenuta d’acconto, attualmente pari all’8%, a carico di chi beneficia del pagamento, bisogna sempre riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.

L’Agenzia delle entrate ha sempre affermato, come nella più recente circolare n. 17/2023, che, se sbagliando, sia stato riportato il riferimento normativo della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anziché quello alla legge n. 296/2006, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Pertanto, in presenza di tutte le altre condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa che prevede la detrazione del 65% delle spese sostenute, la risposta al quesito è affermativa.

Potete mandare i vostri quesiti a [email protected] e consultare le risposte nella sezione dedicata alla rubrica. Ci scusiamo se riusciamo a rispondere solo ad alcuni.

ADV
×