Il decreto Superbonus è legge: riepilogo di tutte le novità

Il Senato ha approvato il ddl di conversione senza modifiche rispetto al provvedimento già votato alla Camera. Cosa prevede e testo allegato.

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Senza alcuna modifica rispetto al testo approvato dalla Camera (che a sua volta aveva bocciato tutti gli emendamenti), il Senato ha dato ieri, 20 febbraio, via libera alla conversione del cosiddetto decreto Superbonus (dl 212/2023).

Con 81 voti favorevoli, 48 contrari e quattro astensioni, Palazzo Madama ha approvato infatti il ddl n. 1005 (link in basso), che converte in legge il provvedimento varato da Palazzo Chigi sul finire del 2023, dopo diverse richieste di proroga del 110% arrivate soprattutto dalle associazioni edili.

In particolare la misura, composta di quattro articoli, prevede la riduzione dell’aliquota dal 110% e 90% al 70% (sarà il 65% nel 2025). Unica eccezione è per i singoli soggetti con Isee inferiore a 15mila euro (aumentato a un massimo di 36mila euro per famiglie con due genitori e un figlio a carico), ai quali è stato garantito il credito del 110% anche per la quota di interventi non completati al 31 dicembre scorso, a patto che entro quella scadenza il Sal dei lavori fosse almeno al 60% e che l’intervento complessivo sia concluso entro il 31 ottobre 2024, con un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Lo stesso decreto sul Superbonus contiene anche una stretta al Bonus 75% sulle barriere architettoniche, chiarendo quali siano gli interventi ammissibili: scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Non c’è quindi più nessuna possibilità di sfruttare tale bonus anche per l’installazione, ad esempio, di nuovi infissi.

Infine è confermata la stretta su cessione del credito e sconto in fattura per il Sismabonus. Nel dossier sul provvedimento presentato al Senato (link in basso) si legge dell’estensione del “divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura della detrazione fiscale, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 20234, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo”.

Sono state quindi vanificate definitivamente le richieste di modifica al dl Superbonus, che puntavano in particolare a concedere altri due mesi, partendo dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, per utilizzare ancora l’aliquota massima al 110%.

Ricordiamo poi che la norma tutela i cessionari dei crediti fiscali connessi al bonus del 110%, per quanto riguarda i cantieri che abbiano completato almeno il 30% dei lavori (primo Sal) al 31 dicembre 2023: in caso di mancato completamento dell’intervento complessivo, anche senza aver raggiunto il miglioramento di due classi energetiche, i crediti acquisiti dalle imprese o da altri soggetti tramite le opzioni alternative del decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito), non dovranno essere restituiti allo Stato.

La misura quindi consente di “salvare” l’agevolazione per i Sal completati a fine dicembre dello scorso anno (un Sal per il 30% dei lavori oppure due Sal per il 60% dei lavori).

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