Biomasse, quali requisiti della legna da ardere per ottenere gli incentivi

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Il Decreto di recepimento della Direttiva RED II indica i criteri per accedere agli incentivi anche per impianti che utilizzano la legna. Sarà valida solo la biomassa certificata.

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I criteri di sostenibilità per le rinnovabili introdotti dalla RED II e dal suo recepimento nazionale si applicano anche ai combustibili solidi da biomassa destinati a impianti di potenza termica uguale o superiore ai 20 MW oppure ai 2 MW per gli impianti che impiegano combustibili gassosi da biomassa.

Il D.lgs. 199/2021 di recepimento prevede (art. 29) criteri applicabili a tutti “gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati”, ad esempio Conto Termico e detrazioni fiscali quali Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, ecc.

Dopo aver indicato i requisiti per il pellet, in una nota l’associazione italiana energia agroforestali, AIEL ricorda come il decreto preveda che possano essere incentivati solo gli impianti e apparecchi alimentati a legna da ardere per cui siano soddisfatti i seguenti requisiti relativi al combustibile:

  • Per le caldaie a legna con potenza termica nominale inferiore ai 500 kW la legna da ardere dovrà essere di qualità uguale o migliore rispetto a quella per cui il generatore è stato omologato. La qualità del biocombustibile dovrà essere certificata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, sulla base di analisi delle proprietà del biocombustibile accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5.
  • Per le stufe a legna (UNI EN 13240) il combustibile dovrà essere certificato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065, (analisi accreditate rispetto alle metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-5). Sebbene la norma prescriva necessariamente la classe di qualità A1, un refuso nel testo normativo (viene indicato “pellet” anziché “legna”) potrebbe causare difficoltà interpretative e/o applicative. I futuri decreti attuativi dei singoli interventi incentivanti potranno sanare questa incongruenza.
  • Per i termocamini (UNI EN 13229) la legna da ardere dovrà necessariamente essere certificata secondo la norma UNI EN ISO 17225-5. La norma non prescrive una specifica classe minima di qualità, né specifici obblighi di accreditamento dell’organismo di certificazione. Si ritiene che questo dipenda da una dimenticanza materiale del legislatore che potrà essere sanata dai decreti attuativi dei singoli interventi incentivanti.

È inoltre previsto l’obbligo per caldaie (≤ 500 kWt) e stufe di indicare nella documentazione d’acquisto della legna da ardere sia la classe di qualità sia il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione accreditato al produttore, e da questi messo a disposizione del distributore.

Anche in questo caso l’assenza di un’analoga disposizione per i termocamini a legna dipenda da una dimenticanza del legislatore che potrà essere sanata in futuro.

Nonostante alcune mancanze del testo normativo – spiega Aiel – non saranno più sufficienti autodichiarazioni relative alla classe di qualità della legna da ardere, né analisi di laboratorio disposte autonomamente dalle aziende di produzione e distribuzione, né analisi effettuate da laboratori non accreditati o accreditati in modo parziale rispetto alle metodologie d’analisi previste dalla norma ISO 17225-5.

Sarà quindi obbligatoria una certificazione “completa” della legna ardere, quale è BiomassPlus®.

L’art. 6 del D.lgs. 199/2021 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore (15 dicembre 2021) il MiTE provveda a emanare i decreti per l’attuazione dei sistemi di incentivazione e dei relativi criteri direttivi.

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