Anche gli incapienti possono usare il Superbonus

Lo ricorda l’Agenzia delle entrate.

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Grazie a cessione del credito e sconto in fattura, che la legge di bilancio 2021 ha prorogato, anche chi non paga l’Irpef può beneficiare delle detrazioni fiscali per l’edilizia quali Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e sgravi per interventi di manutenzione straordinaria.

Lo avevamo ricordato parlando di vari casi, ad esempio quello di un contribuente che paga le tasse all’estero, ma una nuova risposta delle Entrate ci dà l’occasione per ribadirlo con maggiore chiarezza.

L’Agenzia, infatti, dal suo organo ufficiale Fisco Oggi, ha risposto al proprietario di un’abitazione in condominio che non possiede altri redditi, il quale chiede, se dovendo il condominio eseguire dei lavori che danno diritto al Superbonus 110% (cappotto termico) ed essendo lui incapiente, può optare per la cessione del credito all’impresa.

La risposta delle Entrate è affermativa. Come precisato nella circolare n. 30/2020, si ricorda, il contribuente che dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus, esercitando l’opzione per la cessione del credito (di importo corrispondente alla detrazione spettante) o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (il cosiddetto sconto in fattura).

Infatti, si spiega, il contribuente è comunque titolare di un reddito fondiario (rendita catastale dell’immobile) che concorre alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetto a Irpef per la particolare modalità di tassazione, che prevede una deduzione (articolo 10 del Tuir) di importo pari alla rendita catastale.

In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, egli potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).

Si ricorda, infine, che le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni, sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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