Aree non idonee, il ricorso sull’Umbria può pesare sulle altre Regioni

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Dopo che il governo ha impugnato anche la legge Omnibus umbra la questione è se, dopo il dl 175/2025, le Regioni possano ancora individuare aree non idonee o solo aggiungere nuove aree idonee.

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La seconda impugnazione della legge umbra sulle aree idonee può diventare un caso nazionale.

Come abbiamo riportato, il Consiglio dei ministri del 4 giugno ha deliberato il ricorso alla Corte costituzionale contro la legge regionale Omnibus n. 4/2026 dell’Umbria, nella parte in cui modifica la precedente l.r. 7/2025 sulle aree idonee per le rinnovabili, già portata davanti alla Consulta.

Una vicenda che rischia di andare oltre la disciplina umbra: si mette infatti in dubbio se, dopo le modifiche introdotte dal dl 175/2025 al dlgs 190/2024, le Regioni possano ancora individuare aree non idonee all’installazione di impianti Fer o se il loro intervento debba limitarsi ad aggiungere nuove aree idonee a quelle già previste dallo Stato.

La legge Umbra e il ricorso

La legge Omnibus umbra 4/2026 era stata approvata anche per recepire alcune osservazioni fatte dal Governo alla Regione sulla legge per le aree idonee, superata dal Dl n. 175/2025.

Nonostante ciò, la Regione ha comunque voluto fare salve le disposizioni che mantengono in vita la classificazione di area non idonea, resa impraticabile dall’evoluzione legislativa nazionale.

Per farlo l’Umbria si appella a delle linee guida ministeriali 2010 non ancora formalmente superate e alla recente sentenza della Consulta sulla valenza temporale della legge sarda per le aree idonee.

Più precisamente, la lr 4/2026 ha sostituito i vecchi riferimenti normativi, ha richiamato l’art. 11-bis del dlgs 190/2024 e ha agganciato le aree non idonee al punto 17 delle linee guida ministeriali 2010, quello che nel vecchio sistema indicava i criteri per individuare aree a elevata probabilità di esito negativo in autorizzazione.

La correzione però non ha cancellato la categoria. L’articolo 4 della l.r. 7/2025, come modificato dalla Omnibus, continua a prevedere aree nelle quali gli obiettivi di protezione non sono compatibili con specifiche tipologie o dimensioni di impianti, determinando “un’elevata probabilità di esito negativo” in sede autorizzativa, anche se subito dopo precisa che “è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa” e che “non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto”.

Per Palazzo Chigi questi interventi contengono disposizioni che,“ in contrasto con la normativa italiana ed europea in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, violano gli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione”. Da cui l’invio alla Consulta.

Le possibili conseguenze

Come spiega a QualEnergia.it Celeste Mellone, avvocata di Green Horse Legal Advisory, la norma umbra continua a riconoscere in anticipo un’incompatibilità di fondo tra impianti Fer e parti importanti del territorio.

Avere escluso un divieto formale e abbassato da “altissima” a “elevata” la probabilità di esito negativo non cambierebbe, nella sostanza, l’effetto della disciplina.

Simile la lettura di Daniele Chiatante, dello studio legale Sticchi Damiani, anche lui sentito da QualEnergia.it: le Regioni possono individuare con legge ulteriori aree idonee, non le aree non idonee. L’intervento regionale, dice, può essere “solo incrementale”. Diversamente, il rischio è irrigidire l’istruttoria e togliere spazio alla valutazione caso per caso.

È qui che il ricorso del governo può pesare sulle altre Regioni. Fasce di rispetto, criteri localizzativi e limiti territoriali possono avere una tenuta diversa a seconda della funzione che svolgono. Se servono a delimitare le ulteriori aree idonee, il tema è un altro. Se invece funzionano come individuazione autonoma di aree non idonee, diventano più esposti, spiega Chiatante

Se la Consulta confermasse la lettura del governo – cioè che la competenza regionale è solo additiva, cioè volta ad ampliare il novero delle aree idonee, non sottrattiva, cioè diretta a escludere porzioni di territorio attraverso la non idoneità – il rischio riguarderebbe tutte le discipline regionali costruite ancora sulla coppia idoneo/non idoneo, osserva in un intervento su LinkedIn Feliciano Palladino, head of energy department di NexAmm.

Anche Chiatante lega il ricorso contro la legge umbra alle altre discipline regionali: restano esposte le norme che si sono spinte a classificare territori come non idonei, come nel caso della Sardegna, dove la Corte costituzionale ha già cancellato il divieto transitorio e ora è chiamata a valutare anche la legittimità dell’individuazione astratta delle aree non idonee.

Nel frattempo… la solita incertezza

Intanto, fino alla pronuncia della Consulta, la norma dell’Umbria resta in vigore e sarà applicabile alle procedure ricadenti nel suo ambito.

Gli operatori si troveranno quindi a sviluppare progetti sulla base di regole sub iudice, soprattutto per i procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della disciplina regionale o per quelli precedenti nei quali la verifica di completezza documentale non fosse ancora conclusa, osserva Mellone.

L’impianto umbro, del resto, non si ferma alla classificazione delle aree. Alla non idoneità sono collegati effetti procedurali ed economici: richiesta di dimostrare l’impossibilità di diversa localizzazione, garanzie finanziarie più alte, limiti di superficie e oneri istruttori maggiorati. L’art. 9 della l.r. 7/2025 prevede oneri ordinari pari allo 0,1% delle spese complessive di investimento, che salgono al 5% nelle aree non idonee.

Per Palladino questo aumento di 50 volte può diventare un “divieto economico non dichiarato”. Chiatante lo legge comunque dentro lo stesso problema: tutti gli irrigidimenti che anticipano o condizionano la valutazione concreta rischiano di essere vulnerabili.

Il precedente dal Consiglio di Stato

Un precedente recente, non identico ma vicino, arriva dal Consiglio di Stato. Con la sentenza 4201/2026, Palazzo Spada ha annullato il diniego Arpae a un impianto FV da 5,8 MW a Sarsina e alcune disposizioni dell’Emilia-Romagna che limitavano al 10% l’occupabilità delle aree agricole.

In quel caso, il Consiglio di Stato ha censurato una disciplina regionale che rendeva più difficile il FV anche in aree considerate idonee dal legislatore nazionale, senza una vera valutazione concreta del progetto, ci spiega Chiatante (che fa parte dello stesso studio Sticchi Damiani che ha seguito il ricorso).

Una sentenza dunque utile a inquadrare il clima giurisprudenziale in cui arriva il ricorso: gli automatismi regionali che comprimono l’istruttoria sono sempre più esposti.

Resta la posizione della Regione. L’assessore umbro all’Energia, Thomas De Luca, ha definito “assurdo impugnare due volte la stessa legge” e rivendica l’individuazione delle aree non idonee come strumento di pianificazione, trasparenza verso i proponenti e tutela del territorio. Nella lettura regionale, non sarebbero divieti assoluti, ma indicazioni per evitare investimenti in contesti ad alto rischio di diniego.

Sarà la Corte costituzionale a dire se questa costruzione regge e poi si vedranno le eventuali conseguenze sulle altre leggi regionali. Per gli operatori, insomma, ancora attesa mentre la stabilità regolatoria necessaria a pianificare anche oggi, arriva domani.

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