Superbonus 110%, ne può godere anche chi non è residente e/o non paga tasse in Italia

L’agevolazione può sempre essere sfruttata, grazie a sconto in fattura o cessione del credito.

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Con quattro distinti interpelli l’Agenzia delle entrate è tornata a chiarire che il Superbonus per l’esecuzione degli interventi agevolati può essere fruito anche se il soggetto è non residente. Il contribuente che lavora all’estero e in Italia non ha redditi per effettuare la detrazione d’imposta, potrà beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito. E’ in sintesi il contenuto delle quattro risposte dell’Agenzia date nei giorni scorsi ( n. 596, n. 597, n. 601, n. 602 del 17 dicembre 2020).

Gli interpelli con cui gli istanti chiedono di poter fruire della speciale agevolazione sono molto simili fra di loro. Il primo – riassume l’Agenzia sul suo organo ufficiale Fisco Oggi – riguarda una cittadina italiana residente all’estero che vuole acquistare un immobile in Italia, insieme al marito residente invece nel nostro Paese, sul quale intende effettuare dei lavori di ristrutturazione. Gli altri quesiti tre riguardano cittadini italiani residenti all’estero proprietari di appartamenti in Italia da ristrutturare.

Sull’accesso al Superbonus da parte dei soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia delle entrate, nei quattro documenti di prassi in esame, ricorda la circolare n. 24/2020 secondo la quale possono fruire del beneficio “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

La detrazione quindi “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

La stessa circolare precisa che la maxi detrazione del 110% non vale se il contribuente possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, o nel caso in cui l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (soggetti rientranti nella no tax area) e quindi lo stesso non può fruire della corrispondente detrazione. In tali casi, tuttavia, è possibile optare per le modalità alternative alla fruizione diretta, cioè lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito secondo quanto stabilito dall’articolo 121 del decreto “Rilancio”.

In definitiva, nei casi in esame, ai contribuenti non mai è precluso l’accesso al Superbonus in quanto si tratta di proprietari di casa e titolari del relativo reddito fondiario. Tuttavia, non producendo in Italia redditi da lavoro su cui operare la detrazione, potranno beneficiare dello sconto tramite le opzioni alternative alla fruizione diretta, a patto che rispettino tutti i requisiti previsti dalla normativa di favore.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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