600 euro “Cura Italia” e casse di previdenza private: domande dalle 12 di oggi

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C'è tempo fino al 30 aprile. Il decreto interministeriale con i requisiti. Gli sportelli virtuali di Inarcassa e delle altre casse aprono alle 12 di oggi.

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Al via oggi le domande di bonus 600 del DL Cura Italia euro anche per liberi professionisti e lavoratori autonomi iscritti a casse di previdenza private (non all’INPS quindi).

Le casse aderenti all’Adepp hanno concordato che il modulo sarà disponibile a partire dalle ore 12 di oggi 1° aprile e sarà attivo fino al 30 aprile prossimo.

Per gli iscritti ad Inarcassa la richiesta va effettuata nell’area riservata di Inarcassa On Line, nella sezione del menu domande e certificati alla voce domande e si chiama ‘indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020 (al momento in cui scriviamo il sito sembra avere alcuni rallentamenti).

L’erogazione è disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia del 28 marzo che, appunto, istituisce il Bonus 600 euro per professionisti e autonomi iscritti alle casse private, che sono esclusi quindi dal bonus con pagamento dall’INPS.

Si tratta del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, previsto dall’art. 44 del Dl 18/2020 al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Tale Fondo prevede l’accesso all’indennità una tantum, pari a 600 euro per il mese di marzo, rivolta a determinate categorie di lavoratori individuati all’art. 27 e 28 del “Decreto Cura Italia”, fra cui i professionisti iscritti a un Albo professionale (architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro, geometri ecc.) e autonomi non iscritti all’INPS ma alle rispettive casse private.

Questi contenuti del decreto, come riassunti dal sito Lavoro e Diritti:

Beneficiari

  • liberi professionisti senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi (geometri, commercialisti, ingegneri, architetti ecc.);
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.

Requisiti

Nello specifico l’indennità è riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, non superiore a 35.000 euro. Il limite è al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione con cedolare secca. L’attività inoltre deve essere stata limitata dai provvedimenti restrittivi per coronavirus COVID-19;
  • ai lavoratori con reddito complessivo (anno 2018), compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro. Anche il questo caso il reddito è al lordo assunto al lordo di eventuali canoni di locazione assoggettati a cedolare secca. In questo caso gli stessi dovranno aver cessato o ridotto l’attività fra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, oppure ridotto il fatturato nel primo trimestre del 2020 almeno del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per cessazione dell’attività s’intende quindi la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa” s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Reddito di ultima istanza professionisti e autonomi (non INPS): come fare domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità devono essere presentate, a decorrere dal 1° aprile 2020 alle ore 12.00, agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti i professionisti.

L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del Dpr. n. 445/2000, quindi sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Dl n. 18/2020, né del Reddito di Cittadinanza;
  • non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi massimi su illustrati;
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito una contrazione dell’attività a causa dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

All’istanza deve essere allegata:

  • copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
  • copia fotostatica del codice fiscale;
  • le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Le domande devono essere presentare entro il 30 aprile 2020, pena l’inammissibilità al beneficio economico.

Consulta anche la raccolta di QualEnergia.it “Emergenza Covid-19

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