Superbonus, tutti i chiarimenti su come applicarlo per gli immobili non residenziali

Cosa accade per gli immobili riconducibili ai beni relativi all’impresa o in caso di condomini "misti", residenziali e non? Un riepilogo delle ultime precisazioni in materia con le FAQ del Governo e le risposte dell'Agenzia delle entrate.

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Quando si ha diritto al Superbonus del 110% per immobili non residenziali?

I dubbi in materia hanno richiesto diversi chiarimenti.

Facciamo un riepilogo, partendo dalle FAQ sul Superbonus pubblicate sul sito web del Governo, dove in tema di soggetti beneficiari si chiede, tra le altre cose, “se rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili ‘non residenziali’ posseduti da persone fisiche”.

Nella risposta, per prima cosa, si ricorda che il decreto Rilancio – che ha introdotto la maxi detrazione del 110% in edilizia – stabilisce che sono destinatari del Superbonus “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

Poi la circolare n. 24/E dell’Agenzia delle entrate ha precisato il significato della locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”: per fruire del Superbonus, gli immobili non devono essere riconducibili ai “beni relativi all’impresa” o a quelli “strumentali per l’esercizio di arti o professioni”.

In sostanza, grazie a questa lettura, professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori possono utilizzare il Superbonus per realizzare interventi sulla propria abitazione, ma non su immobili utilizzati per le loro attività professionali-imprenditoriali.

E l’applicazione di tale criterio, afferma il Governo, “comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni”.

Cosa succede nei condomini

Che fare però negli edifici condominiali “misti”, dove ci sono sia abitazioni sia uffici o negozi?

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che in un condominio residenziale/commerciale si può ammettere al Superbonus anche chi possiede unità immobiliari non residenziali, ma solo per le spese che riguardano le parti comuni e a condizione che la superficie totale delle abitazioni sia superiore al 50% del condominio (quindi, il condominio deve essere residenziale per oltre metà della superficie complessiva delle unità immobiliari presenti).

Se invece il condominio è prevalentemente composto da unità commerciali, i soli proprietari delle abitazioni possono usare il Superbonus per le spese sostenute per le parti comuni.

Altri chiarimenti

Le Entrate hanno anche chiarito che il Superbonus vale per lavori su immobili non residenziali se, al termine dell’intervento, saranno trasformati a uso abitativo.

Un altro chiarimento riguarda l’applicazione del Superbonus su immobili residenziali “promiscui”, vale a dire, adibiti in parte ad attività commerciali o professionali (un esempio è un bed and breakfast).

In questi casi, ha spiegato l’Agenzia, si può accedere al Superbonus limitatamente al 50% delle spese sostenute per gli interventi sull’immobile promiscuo.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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