Il Superbonus non vale per una “riqualificazione energetica globale”?

  • 20 Gennaio 2021

Il parere dell'Agenzia delle entrate.

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L’Agenzia delle entrate ha fornito un parere sul concetto di “riqualificazione energetica globale” di un edificio e sulla possibilità di accedere al Superbonus 110% con questo tipo di intervento edilizio.

Nel caso specifico, il proprietario di un edificio unifamiliare intende realizzare due interventi sull’immobile: sostituzione dell’impianto di riscaldamento autonomo con pompa di calore e conseguente aumento di due classi energetiche, oltre a una riqualificazione energetica globale con lavori sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti, pavimenti), così come definiti dall’art. 1, comma 344 della legge 296/2006.

Ricordiamo che in tale comma si parla di “interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 […]”.

Il proprietario ritiene che la riqualificazione globale dell’immobile, da lui prospettata, possa essere considerata come intervento “trainato” dal lavoro principale o “trainante” (la sostituzione dell’impianto di riscaldamento), ai fini del Superbonus.

Di conseguenza, secondo tale interpretazione, i due interventi potrebbero essere compresi nella maxi detrazione del 110%, fruendo di autonoma valutazione e sommando i rispettivi limiti di spesa.

Al contrario, scrive l’Agenzia (corsivo e neretti nostri), l’intervento di riqualificazione energetica di cui al citato comma 344, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni”.

Pertanto, afferma l’Agenzia, il Superbonus non spetta “sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante […]”. Per quelle spese vale invece l’Ecobonus tradizionale.

In altre parole, secondo le Entrate, la riqualificazione globale non può essere vista come un intervento trainato, ai fini del Superbonus, e quindi rimane esclusa dalla maxi detrazione introdotta dal decreto Rilancio.

Ma nella riqualificazione complessiva, nel caso specifico, sono previsti lavori – come la sostituzione delle finestre – che di regola possono accedere al Superbonus, essendo trainati dall’intervento principale: è lecito supporre che il contribuente, se avesse indicato i diversi lavori in modo separato e senza un riferimento esplicito al citato comma 344 (art. 1) della legge 296/2006, avrebbe magari ottenuto un parere meno rigido da parte dell’Agenzia.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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