Superbonus, ok anche se ci sono piccoli abusi edilizi sanabili

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate in una consulenza giuridica al collegio provinciale dei geometri di Ancona.

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Dall’Agenzia delle entrate è arrivato un altro importante chiarimento che riguarda l’applicazione del Superbonus del 110% nell’edilizia.

Tutto è partito da una consulenza giuridica richiesta dal collegio provinciale dei geometri di Ancona all’Agenzia delle entrate della regione Marche, in merito alla possibilità che sia disconosciuta la detrazione fiscale, in caso di interventi (come la sostituzione di un impianto termico o altri lavori di edilizia libera) su uno stabile oggetto di domanda di condono e non ancora sanato.

Nella consulenza 910-1/2020 (allegata in basso), l’Agenzia delle entrate ha chiarito come comportarsi con il superbonus se ci sono irregolarità urbanistiche pendenti, affermando, in sostanza – riassume una nota del collegio provinciale dei geometri – che se gli abusi edilizi sono di lieve entità e quindi sanabili, è possibile utilizzare il superbonus.

Quindi, aggiunge la nota del collegio, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data d’inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili; in tale quadro, spiegano i geometri, il bonus fiscale può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili, a fronte dell’autocertificazione indicante la data d’inizio lavori, la tipologia (libera) dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.

In particolare, si legge nella consulenza giuridica dell’agenzia (corsivo e neretti nostri) “qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie ed effettivamente gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito della c.d. ‘edilizia libera’ e nel novero degli interventi agevolabili di cui all’articolo 16-bis del TUIR, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento; ciò in quanto non può ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio, anche considerando che nella fattispecie proposta l’agevolazione non riguarda le spese relative agli interventi che sono stati oggetto del medesimo condono”.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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