Superbonus, con le norme estive ancora caos e nuova corsa contro il tempo

Le proroghe dei termini introdotte dal decreto legge 104 del 10 agosto riguardano chi già rientrava nel meccanismo e non una riapertura dell’agevolazione per coloro che non ne avevano potuto godere.

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Il termine per usufruire della detrazione del 110% sui lavori di efficientamento energetico residenziali previsti dal Superbonus per le villette unifamiliari è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.

Inoltre, i titolari di crediti accesi con il Superbonus dovranno fare una nuova comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel caso di mancata finalizzazione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Sono queste, in sintesi, le maggiori novità contenute nel Decreto legge 104 del 18 agosto, con cui il governo ha varato il 26° provvedimento di modifica delle disposizioni previste dagli articoli 119 (Superbonus) e 121 (Opzioni alternative) del Decreto Legge 34/2020, il cosiddetto decreto Rilancio.

Poiché, come solitamente accade, la politica ha usato lo strumento legislativo di urgenza del decreto, si dovrà comunque attendere il 9 ottobre per sapere se il Parlamento lo convertirà in legge con o senza alcuna modifica.

La norma, comunque, è entrata in vigore dal 18 agosto. Vediamo quindi più in dettaglio cosa prevede.

Proroga del 110% per gli edifici unifamiliari

Il governo ha sancito che i contribuenti che entro il 30 settembre 2022 abbiano già effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi avranno tre mesi in più, cioè fino alla fine di quest’anno, per completare l’opera e usufruire della detrazione nella aliquota massima del 110%.

È bene precisare che non si tratta di una riapertura del Superbonus con l’aliquota al 110%, ma solo di una proroga dei termini per chi già rientrava nella detrazione fiscale massima.

L’obiettivo del governo è consentire il completamento degli interventi sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti edilizi.

Parallelamente all’annuncio del Governo, anche Poste Italiane ha comunicato l’8 agosto che ricomincerà ad acquistare i crediti, ma solo dei privati, cioè non quelli delle imprese, e per un massimo di 50.000 euro.

Poiché le banche attenderanno presumibilmente la conversione in legge del decreto per riattivare gli acquisti dei crediti, quindi la prima decade di ottobre, considerati i tempi tecnici che comunque ci vogliono per queste pratiche, è stimabile che i contribuenti riceveranno i tanto attesi pagamenti solo verso metà novembre.

Ci sarebbe quindi un mese e mezzo al massimo per finire i lavori e portare in detrazione le spese. Potrebbe non bastare o spingere le aziende a fare lavori abborracciati, pur di chiuderli nei tempi.

Pare chiara la volontà del governo di arrivare all’approvazione della legge di bilancio con questa tranche della pratica Superbonus definitivamente chiusa, per non avere strascichi nel nuovo esercizio o dover ricorrere all’esercizio provvisorio, anche se si rischia ancora una volta che i tempi brevi della politica italiana siano del tutto inadatti ai tempi tecnici della qualità, della programmazione e della certezza del diritto.

Anche il limite di 50mila euro indicato da Poste Italiane non sembra adatto a smaltire l’arretrato di cessioni nell’ambito del Superbonus, poiché l’intervento medio ammonta a oltre 117mila euro per gli edifici unifamiliari, a oltre 98mila euro per le unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti e a più di 628mila euro per i condomini, secondo dati Enea aggiornati allo scorso giugno.

Il decreto non è intervenuto sulla scadenza prevista per gli edifici unifamiliari nelle zone alluvionate, che resta fissata al 31 dicembre 2023.

Nuova comunicazione dal 1° dicembre 2023

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate diventerà obbligatoria dal 1° dicembre 2023. Anche su questo fronte bisognerà comunque attendere un provvedimento attuativo della stessa Agenzia.

Nel caso in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, cioè lo sconto in fattura e la cessione del credito, risultino non finalizzabili per cause diverse dalla scadenza dei termini di utilizzo dei crediti stessi, l’ultimo cessionario deve comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Si tratta, quindi, di una comunicazione riguardante soprattutto i professionisti e le imprese che hanno fatto uno sconto in fattura, ma che, non trovando nessuno che acquisti a sua volta il credito, non riescono ad utilizzarlo in prima persona per mancanza di capienza fiscale.

Se si viene a conoscenza dell’evento che determina la non utilizzabilità del credito prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione va effettuata entro il 2 gennaio 2024. La mancata comunicazione entro i termini previsti verrà punita con una sanzione amministrativa tributaria di 100 euro.

La pochezza della sanzione fa pensare che il legislatore non ritenga questa comunicazione poi così importante. Sembra una decisione necessaria solo per facilitare il lavoro di rendicontazione dello Stato. Sarebbe stato meglio cercare di facilitare, o almeno non appesantire ulteriormente, gli iter alternativi alla detrazione diretta per i contribuenti.

Unifamiliari con interventi avviati dal 2023

Al di là delle novità appena descritte e introdotte dal Dl 104/2023, rimangono confermate le scadenze fissate con i precedenti provvedimenti.

A fine 2023, scadrà quindi il Superbonus al 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 su singole unità immobiliari. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà, compresa la nuda proprietà, o di diritto reale di godimento, tipo usufrutto, uso e abitazione, sull’unità immobiliare; restano esclusi, ad esempio, i comodatari e i locatari;
  • che l’unità immobiliare oggetto dei lavori agevolati sia l’abitazione principale;
  • che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.

Fondo indigenti

Vale la pena ricordare in questo ambito che lo Stato ha creato un Fondo indigenti da 20 milioni di euro per aiutare le famiglie più povere a coprire le spese relative al Superbonus, per le transazioni effettuate dal 1° gennaio del 2023 fino al 31 ottobre del 2024.

Il Fondo Indigenti, introdotto lo scorso anno nel Dl Aiuti Quater, intende colmare la riduzione dell’agevolazione dal 110% alle aliquote più basse, che colpisce in modo sproporzionato le fasce di reddito più disagiate.

Fra i requisiti per accedere ai contributi del Fondo Indigenti c’è, appunto, anche quella del reddito familiare massimo di 15mila euro, ponderato in base all’eventuale presenza di altri familiari.

Condomìni e edifici plurifamiliari

Per i condomini, le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici con un massimo di 4 unità immobiliari, le Onlus, le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, la fine del 2023 porterà a un taglio sensibile delle aliquote del Superbonus.

La detrazione rimarrà al 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

  • se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e, per i condomini, l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022;
  • se la CILAS, solo per i condomini, è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;
  • nell’ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, è stata presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Negli altri casi, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, la detrazione calerà al 90%, mentre per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023, l’aliquota si ridurrà al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

IACP, enti equivalenti e altri casi particolari

La detrazione rimane pari al 110% per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, per le spese sostenute:

  • entro il 30 giugno 2023;
  • entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Nel caso di interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile a IACP o enti assimilati o a cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la detrazione è quella massima se al 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Se non si realizza la condizione sopra citata, si applicherà la disciplina generale relativa ai condomini.

L’aliquota resterà invece al 110% fino al 2025 per le zone terremotate e per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Conclusioni

Sulla base di quanto sintetizzato,si può dire che è iniziata una nuova corsa contro il tempo per completare lavori agevolati dal Superbonus pari ancora a diversi miliardi di euro.

Se non si riusciranno a rispettare i nuovi termini, la prospettiva per i condomini e le case plurifamiliari è il taglio dell’agevolazione dall’attuale 110 o 90% al meno generoso 70% previsto per le spese sostenute nel 2024.

Si tratta di un taglio che potrebbe rendere molti interventi non più fattibili, o interromperli a metà, con tutto il seguito di contenziosi che è purtroppo facile prevedere.

Quanto ci vorrà a capire che gli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia su larga scala sono per loro natura di lungo termine e che qualunque scorciatoia normativa che tenti di comprimerne artificialmente i tempi è destinata a fallire e ad affastellare nuovi caos su vecchi caos?

Con il modus operandi di questo e dei passati governi alla fine non si risparmiano né soldi né tempo.

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