Il titolare di un immobile che intende eseguire interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente, per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio alla propria abitazione, ai fini del Superbonus 110% non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotetto non è riscaldato, nel calcolo della superficie disperdente lorda che, per l’accesso alla detrazione, deve essere maggiore del 25%.
Il computo andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio.
A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, che tramite il suo organo ufficiale Fisco Oggi ha risposto al dubbio di un contribuente (vedi allegato in basso).
La legge di Bilancio 2021, grazie alla quale la coibentazione del tetto rientra fra i lavori agevolabili, prevede infatti che nel calcolo della superficie lorda siano incluse le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato.
Quindi sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con l’isolamento delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.
Nel caso specifico la superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va dunque esclusa dal calcolo in quanto il sottotetto non è un locale riscaldato.
Il proprietario, inoltre, non potrà fruire del Superbonus per l’installazione di infissi, poiché l’agevolazione è prevista solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione. Per tali interventi potrà invece accedere al bonus ristrutturazioni (articolo 16 del Dl n. 63/2013).
Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it