Superbonus, cambio destinazione d’uso e lavori antisismici: chiarimento delle Entrate

Nel passaggio a unità abitativa di un immobile che appartiene alla categoria catastale C, si può usufruire della maxi detrazione? E in quali casi sono invece ammessi i lavori antisismici tra le spese detraibili?

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Come abbiamo ricordato più volte su queste pagine, sono ammesse al Superbonus 110% anche le spese sostenute per gli immobili che diventeranno abitativi solo al termine dei lavori, a patto che sia eseguito il cambio di destinazione d’uso.

Questo uno degli aspetti su cui l’Agenzia delle entrate si è nuovamente soffermata nel rispondere ai dubbi di un contribuente che intende demolire e ricostruire con una diversa sagoma e con incremento volumetrico, miglioramento energetico e riduzione del rischio sismico tre edifici: uno composto da 3 unità immobiliari categoria catastale A/3, uno composto da un’unità C2 e l’ultimo composto da 3 unità di cui 1 di categoria catastale C/6 e 2 di categoria C/2, “funzionalmente indipendenti”.

Per le unità non abitative identificate nella categoria catastale C, chiariscono le Entrate, il contribuente potrà usufruire del Superbonus, a condizione che per questi immobili esegua il cambio di destinazione d’uso alla fine dei lavori.

Per quel che riguarda i lavori antisismici, l’Agenzia ha ricordato che per tali interventi il decreto “Rilancio” prevede che “l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017”.

Bisogna inoltre ricordare che per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020 l’asseverazione va presentata insieme al titolo abilitativo urbanistico, e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso specifico quindi, l’istante non potrà fruire delle agevolazioni previste dalla disciplina sul Superbonus per le spese sostenute per il rischio sismico, poiché ha presentato la richiesta del permesso di costruire l’11 settembre 2019, data in cui la normativa prevedeva che l’asseverazione fosse allegata al titolo abilitativo al momento della presentazione allo sportello unico, come sopra chiarito.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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