Sostituzione finestre: per il bonus necessario impianto di riscaldamento preesistente

Una nota Anfit riassume condizioni e requisiti per sostituire i serramenti con Ecobonus e Superbonus.

ADV
image_pdfimage_print

Per accedere alle detrazioni fiscali Ecobonus 50% e Superbonus 110% per sostituire i serramenti, è necessario che ci sia un impianto di riscaldamento preesistente.

Lo sottolinea Anfit (Associazione nazionale per la tutela della finestra) in una nota, ricordando che la sostituzione dei serramenti ai fini delle agevolazioni fiscali deve avvenire in un ambiente riscaldato (altrimenti questo intervento non comporta alcun miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio).

Il sistema di riscaldamento deve rispettare qualche requisito specifico?

Anfit fa riferimento alla Faq 9.D di Enea, dove si stabilisce “in maniera inequivocabile che l’edificio oggetto di intervento, oltre a dover essere esistente (in termini catastali, oltre che effettivi), deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale all’atto dell’installazione dei nuovi serramenti”.

La stessa Faq richiama il decreto legislativo 48/2020 “che ha modificato la precedente definizione di impianto termico (D. Lgs. 192/2005), stabilendo che, ai fini dell’accesso all’Ecobonus, l’impianto di riscaldamento debba essere fisso, funzionante o riattivabile tramite manutenzione, alimentato da qualsiasi vettore energetico. Il tutto senza fissare limiti sulla potenza minima inferiore e ricomprendendo all’interno di questa definizione anche soluzioni come le pompe di calore aria-aria, le stufe a legna o pellet, caminetti e termocamini”.

Questa indicazione, termina la nota, “è stata poi ribadita anche in relazione al Superbonus 110% attraverso la circolare 24/E/2020 e la risposta 161/2021 dell’Agenzia delle Entrate”.

Entrambe puntualizzano “la necessità di far attestare la presenza dell’impianto di riscaldamento da parte di un tecnico abilitato” e la risposta chiarisce, inoltre, che tale indicazione risulta valida anche in relazione alle unità collabenti (fabbricati non agibili in categoria F/2).

ADV
×