Pubblicata in Gazzetta Ue la nuova direttiva sulle energie rinnovabili

La Red 3 entrerà in vigore tra 20 giorni. Riepilogo dei punti più importanti per accelerare lo sviluppo delle fonti pulite. Pubblicato anche il regolamento ReFuelEU Aviation che prevede un uso crescente di carburanti sostenibili nell'aviazione.

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La nuova direttiva sulle energie rinnovabili è arrivata alla sua tappa finale con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue, oggi martedì 31 ottobre.

La cosiddetta “Red 3” (Renewable Energy Directive) entrerà quindi in vigore tra venti giorni, il prossimo 20 novembre; il testo era stato approvato dal Consiglio Ue, in rappresentanza dei 27 Stati membri, lunedì 9 ottobre, dopo il voto del Parlamento a settembre.

Sempre oggi è stato pubblicato in Gazzetta il regolamento ReFuelEU Aviation 2023/2405 che prevede un utilizzo crescente di carburanti sostenibili nell’aviazione, da miscelare in percentuali via via più elevate al jet fuel tradizionale, partendo dal 2% nel 2025.

Per carburanti sostenibili si intendono: biocombustibili prodotti da residui agricoli e forestali, alghe, rifiuti organici, olio da cucina usato e alcuni grassi animali; carburanti sintetici ricavati da energie rinnovabili (cosiddetti e-fuel); idrogeno verde; carburanti prodotti da gas di scarico e rifiuti di plastica.

Di seguito ricordiamo i punti più importanti della direttiva Red 3; in basso trovate i link alla direttiva e al regolamento in Gazzetta.

Cosa prevede la Red 3: obiettivi, autorizzazioni, semplificazioni

L’obiettivo più importante della Red 3 è quello vincolante di portare le rinnovabili al 42,5% del consumo finale lordo di energia al 2030, dieci punti percentuali in più rispetto alla Red 2.

Inoltre, agli Stati membri è richiesto l’impegno collettivo, non vincolante, di arrivare al 45% di rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU presentato a maggio 2022 da Bruxelles (si veda anche Permitting, le accelerazioni in arrivo con la nuova direttiva Rinnovabili – Red 3).

In particolare, il testo vuole ridurre i tempi per autorizzare i nuovi progetti e potenziare quelli esistenti.

Ad esempio, è fissata in 12 mesi la durata massima delle procedure per le autorizzazioni, nelle cosiddette “aree di accelerazione” per le fonti rinnovabili, quelle dove gli impianti non dovrebbero avere impatti ambientali significativi, come siti industriali, parcheggi, terreni degradati non utilizzabili per l’agricoltura.

Lo sviluppo delle rinnovabili sarà poi considerato di “prevalente interesse pubblico” in modo da limitare possibili dispute locali e contenziosi legali.

Il testo prevede una serie di sotto-obiettivi per settori specifici.

Nel campo dei trasporti, spiega il Consiglio, gli Stati membri potranno scegliere tra due target vincolanti al 2030:

  • ridurre del 14,5% l’intensità dei gas serra grazie all’uso di energie rinnovabili;
  • oppure raggiungere almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore.

Le nuove norme, inoltre, stabiliscono un obiettivo vincolante combinato, pari al 5,5% della quota di rinnovabili fornite nei trasporti, per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno verde e combustibili sintetici a base di H2).

All’interno di questo obiettivo, è previsto un requisito minimo pari all’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO).

Per quanto riguarda le industrie, la direttiva prevede che questo settore aumenterà ogni anno l’uso di energie rinnovabili dell’1,6%. Gli Stati membri hanno concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030; si salirà poi al 60% entro il 2035.

Gli Stati membri potranno scontare del 20% il contributo di tali combustibili nelle industrie a due condizioni:

  • se il contributo nazionale degli Stati membri all’obiettivo generale vincolante dell’Ue soddisfa il contributo previsto;
  • se la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro non sarà superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.

In tema di edifici, la Red 3 fissa un obiettivo indicativo pari ad almeno il 49% di energia rinnovabile nel 2030. Gli obiettivi per il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici aumenteranno gradualmente, con un incremento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030.

Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli Stati membri è integrato con ulteriori aumenti indicativi, calcolati appositamente per ciascun Paese.

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