Proroga al 2022 e nuovi casi applicativi: cosa c’è nel Superbonus potenziato dalla legge di bilancio

Riepilogo delle novità più importanti per la maxi detrazione fiscale del 110% in edilizia.

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Con la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta ufficiale (testo in basso), è entrato in vigore il Superbonus “potenziato” frutto del lavoro parlamentare delle scorse settimane.

Rivediamo le principali novità per la maxi detrazione fiscale del 110% introdotta dal decreto Rilancio.

La proroga al 2022

Innanzi tutto, la legge di bilancio proroga il Superbonus fino al 30 giugno 2022 quindi sei mesi in più rispetto alla scadenza attuale del 31 dicembre 2021, con ulteriori sei mesi per completare i lavori (ma solo in alcune circostanze).

Prorogata anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di efficienza energetica e antisismici coperti dal Superbonus.

Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), invece, l’agevolazione è prorogata dal precedente termine del 30 giugno 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Le condizione per ottenere l’ulteriore proroga di sei mesi, per lavori in edifici condominiali e Iacp, è lo stato avanzato dei lavori: occorre aver completato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

In pratica, se un condominio al 30 giugno 2022 ha completato il 60% dei lavori complessivi, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Allo stesso modo, se un Istituto autonomo case popolari al 31 dicembre 2022 ha raggiunto il 60% dei lavori previsti, può utilizzare il Superbonus anche per le spese compiute fino al 30 giugno 2023.

Le nuove disposizioni prevedono che per la parte di spesa sostenuta nel 2022 la maxi detrazione fiscale sia da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo (mentre il Superbonus è spalmato su cinque annualità per le spese sostenute negli altri anni).

L’unità “funzionalmente indipendente”

Un chiarimento importante riguarda la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”: le nuove norme precisano che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Gli ampliamenti applicativi

La legge di bilancio estende l’applicazione del Superbonus a una serie di soggetti e interventi. Ecco quali:

  • persone fisiche, fuori dell’esercizio di attività professionali, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • interventi per rimuovere le barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del dpr 22 dicembre 1986, n. 917), anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche;
  • impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • interventi di ricostruzione di fabbricati danneggiati da eventi sismici in tutti i Comuni colpiti da terremoti avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza; in questi casi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 per ecobonus e sismabonus sono aumentati del 50%;
  • interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Le novità per le colonnine di ricarica

Novità anche per le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici installate negli edifici: per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022), nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Assemblee di condominio e polizze di assicurazione

Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta la seguente precisazione: per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Cambia anche l’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni:  non sarà necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare la assicurazione già esistente che abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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