Ok del Consiglio Ue al Pnrr: le proroghe ufficiali di Superbonus e cessione del credito

L’approvazione dell’Ecofin rende definitive le estensioni disposte dalla legge di bilancio 2021: riepilogo delle nuove scadenze per accedere alla detrazione fiscale del 110% con o senza sconto in fattura.

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Il Consiglio Ue dell’Economia e delle finanze ha dato il via libera oggi al Piano di ripresa e resilienza dell’Italia (e di altri 11 paesi).

Diventano così definitive le proroghe del Superbonus 110% al 30 giugno 2022, per interventi di persone fisiche su edifici unifamiliari, e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura a tutto il 2022, previste dalla legge di Bilancio 2021.

La legge di Bilancio 2021 (art.1, co.74, legge 178/2020), infatti, condizionava l’efficacia delle proroghe in essa previste, riguardanti Superbonus, cessione del credito e sconto in fattura (commi 66-72), “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel Pnrr.

Ora, appunto, è arrivata l’approvazione del Consiglio, che segue quella della Commissione europea, dello scorso 22 giugno 2021.

Il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus si completa con l’intervento del dl 59/2021, sul Fondo complementare, definitivamente convertito nella legge 101/2021, che ha esteso l’agevolazione al 110% fino al:

  • 31 dicembre 2022, per i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
  • 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;
  • 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli Iacp, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Pertanto, con l’approvazione definitiva del Pnrr da parte dell’Ecofin, i termini di vigenza del Superbonus 110%, della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura sono quelli sintetizzati nella tabella qui sotto (pubblicata da Ance, associazione nazionale dei costruttori edili):

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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