Nel Ddl di conversione del Milleproroghe, approvato con fiducia e che passa ora in Senato, tra i vari provvedimenti – come abbiamo anticipato – c’è anche la proroga per tutto il 2020 della detrazione fiscale del 36% per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Allo sgravio, ricordiamo, si applica un limite di spesa di 5.000 euro annui e conseguentemente la detrazione massima è di 1.800 euro.
La detrazione, che va effettuata dall’Irpef lorda, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, tramite il suo portale ufficiale Fisco Oggi, hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
Modalità di pagamento
Per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale).
Interventi su condomìni
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore – spiegavamo in questo articolo riportando l’intervento delle Entrate – ha stabilito già dal 2018 che al “bonus verde” vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta di quelle contenute nei commi 5, 6 e 8, articolo 16-bis, Tuir).
Quindi, anche con riferimento al bonus verde fiscale:
- se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%.
- in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Consulta anche la raccolta di QualEnergia.it “Tutto sulle detrazioni fiscali“
Vedi anche “Milleproroghe, tutte le norme su energia e ambiente“