Interventi “trainati”, quando devono essere effettuati per avere il Superbonus?

Vediamo anche quando i lavori trainanti su parti comuni dell’edificio danno diritto alla detrazione del 110% per interventi trainati sulle singole unità immobiliari.

ADV
image_pdfimage_print

Per godere del Superbonus, i cosiddetti interventi “trainati” devono essere pagati dopo l’inizio e entro la fine dei lavori per gli interventi “trainanti”.

La risposta breve alla domanda del titolo è questa, ma facciamo un passo indietro per spiegare meglio.

Come noto, per avere diritto al maxi sgravio del 110% introdotto con l’articolo 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020), bisogna realizzare uno dei tre interventi cosiddetti trainanti: isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o lavori antisismici.

Solo se si esegue uno di questi tre interventi (salvo che in alcune eccezioni, quali gli edifici vincolati), la detrazione del 110% si applica anche a tutti gli interventi trainati, cioè tutti quelli già incentivati con l’Ecobonus (serramenti, solare termico, coibentazione, e così via) oltre che all’installazione di fotovoltaico con o senza batteria e di punti di ricarica per mezzi elettrici.

Questo a condizione che l’insieme dei lavori porti a un miglioramento di almeno due classi energetiche (oppure alla classe energetica più alta, se l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe).

I tempi da rispettare

Ci sono però dei tempi da rispettare: non posso, ad esempio, realizzare il cappotto termico (intervento trainante) nel 2020 e poi pretendere il Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi (intervento trainato) fatta nel 2021, come viene chiarito anche dalle nuove faq del Governo.

Nella circolare n. 24 del 2020 delle Entrate, viene infatti precisato che la condizione richiesta dalla norma, che gli interventi trainati siano effettuati “congiuntamente” agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si considera soddisfatta se, come previsto dall’articolo 2, comma 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

Per provarlo – si precisa nelle faq del Governo – può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Come chiarito con la circolare n. 24/E, inoltre, anche per gli interventi trainati la detrazione al 110% è riconosciuta in cinque quote annuali di pari importo.

Trainanti su parti comuni e trainati su singole unità

L’intervento trainante, ricordiamo, dà diritto al Superbonus per i lavori trainati sulla singola unità immobiliare anche se realizzato su parti comuni dell’edificio: per tornare all’esempio precedente, se il condominio fa fare un cappotto termico ammesso allo sgravio sull’intero edificio, si avrà il 110% anche sulle spese per gli infissi o altri lavori trainati nei singoli appartamenti.

Qui però bisogna fare attenzione a due limitazioni: le persone fisiche, tranne che per interventi sulle parti comuni, possono beneficiare del Superbonus su un massimo di due unità immobiliari e solo “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”.

Per tornare al nostro esempio, dunque, per la prima condizione, chi possiede tre appartamenti nel condominio in cui si fa il cappotto (o altro lavoro trainante su parti comuni), potrà godere del 110% per i serramenti (o altro intervento trainato) solo su due unità immobiliari e non sulla terza.

Quanto al secondo limite, che esclude le attività d’impresa (approfondito qui), in un condominio misto residenziale/commerciale, in cui ad esempio ci sono sia abitazioni che attività commerciali, si può ammettere al Superbonus anche chi possiede unità immobiliari non residenziali, ma solo per le spese che riguardano le parti comuni e a condizione che la superficie totale delle abitazioni sia superiore al 50% del condominio (quindi, il condominio deve essere residenziale per oltre metà della superficie complessiva delle unità immobiliari presenti).

Se invece il condominio è prevalentemente composto da unità commerciali, i soli proprietari delle abitazioni possono usare il Superbonus per le spese sostenute per le parti comuni.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

ADV
×