Il Superbonus vale anche su una pertinenza da accorpare a un immobile A/3

Il chiarimento dell'Agenzia delle entrate.

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L’Agenzia delle entrate ha chiarito diversi aspetti che riguardano l’applicazione del Superbonus 110% per interventi su una pertinenza con cambio di destinazione d’uso.

Nel caso specifico, l’istante ha avviato dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica su una vecchia abitazione cielo-terra in categoria C/2 dotata di due camini fissi adibiti a impianto di riscaldamento, pertinenza di un immobile in categoria A/3. Al termine dei lavori, la pertinenza sarà accorpata all’immobile in categoria A/3.

Più in dettaglio, gli interventi consistono in: isolamento termico, rifacimento totale del tetto e degli infissi, installazione di un impianto fotovoltaico (le cui spese sono state pagate utilizzando la detrazione del 50%) con un miglioramento di almeno due classi energetiche della pertinenza.

Allo stesso tempo, l’istante ha sostituito gli infissi di un’altra pertinenza (in categoria C/6) e ha sostituito nell’immobile A/3 una caldaia a condensazione per la fornitura di acqua calda sanitaria, con annessa installazione di un nuovo impianto solare termico che servirà le tre unità immobiliari.

Due le domande poste dal contribuente all’Agenzia delle entrate: se può fruire del Superbonus per i lavori eseguiti sulla pertinenza C/2 (compreso il fotovoltaico come intervento “trainato”, anche se i pagamenti sono stati effettuati con il bonifico predisposto per la ristrutturazione edilizia); se può usare l’Ecobonus del 65% per i lavori fatti nell’immobile A/3 e il bonus ristrutturazioni al 50% per la sostituzione degli infissi nella pertinenza C/6.

Sul primo quesito, l’Agenzia afferma che (corsivo e neretti nostri) “è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro di un edificio accatastato in categoria C/2, dotato di camini […] a condizione, tuttavia, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo. Nell’ambito degli interventi di isolamento termico, peraltro, rientra […] anche la coibentazione del tetto se costituisce elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno”.

Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico, nella risposta “si precisa che la possibilità di applicare l’aliquota più elevata non è impedita dalla circostanza che il pagamento delle relative spese sia stato effettuato utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio”, dal momento che “ai fini del Superbonus, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di indicare i dati necessari ai fini dell’applicazione del Superbonus […]”.

Per quanto riguarda, invece, gli altri bonus, l’Agenzia precisa che in assenza del miglioramento energetico dell’intero edificio [risultante dall’accorpamento tra immobile A/3 con immobile C/2] richiesto ai fini dell’applicazione del Superbonus, invece, sarà comunque possibile per l’Istante fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio”.

Via libera, infine, chiarisce l’Agenzia, anche alla detrazione del 50% per la sostituzione degli infissi nell’immobile C/6, a patto che l’intervento si configuri almeno come manutenzione straordinaria.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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