Emissioni di metano, l’Ue sospende le sanzioni fino al 2029

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Bruxelles introduce un periodo di grazia triennale per gli importatori di petrolio, gas e carbone, lasciando invariati gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e verifica.

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La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di non applicare per tre anni le sanzioni previste dal regolamento Ue sulle emissioni di metano in relazione agli obblighi che interessano gli importatori di petrolio, gas e carbone. Il “periodo di grazia” coprirà le inadempienze riferite al 2027, 2028 e 2029, con l’esclusione delle violazioni fraudolente.

Nessuna modifica né rinvio formale del regolamento 2024/1787: gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni continueranno a entrare in vigore secondo il calendario stabilito.

Bruxelles raccomanda però alle autorità nazionali di non applicare nel triennio le disposizioni sanzionatorie collegate, continuando nel frattempo a controllare e incentivare i progressi delle imprese verso la conformità. L’attuazione della raccomandazione sarà riesaminata entro il 1° gennaio 2028.

La Commissione presenta la misura come una risposta alle tensioni sui mercati energetici provocate dal conflitto in Medio Oriente. Nella nota che accompagna le raccomandazioni, l’esecutivo comunitario sostiene che la riduzione dell’offerta e l’aumento dei prezzi abbiano costretto l’Europa a competere più intensamente per le forniture disponibili sui mercati mondiali del petrolio e del gas.

Bruxelles vuole dunque evitare che l’avvio dei nuovi requisiti ambientali possa ostacolare la sottoscrizione dei contratti o spingere i fornitori a destinare i propri volumi verso altri mercati. La Commissione afferma inoltre di essere pronta a prendere ulteriori provvedimenti qualora nei prossimi mesi emergessero rischi concreti per la sicurezza degli approvvigionamenti europei.

Il regolamento europeo sul metano

Adottato nel 2024, il regolamento 2024/1787 rappresenta, secondo l’esecutivo comunitario, la prima normativa completa al mondo a disciplinare anche le emissioni di metano associate alle importazioni di combustibili fossili.

Le regole coprono le attività di produzione, trasporto e lavorazione svolte all’interno dell’Unione, ma estendono progressivamente alcuni obblighi anche al petrolio, al gas naturale e al carbone provenienti da Paesi terzi. L’obiettivo è ridurre le perdite lungo la filiera, limitando anche il venting, cioè il rilascio volontario di gas in atmosfera, e il flaring, la combustione in torcia (si veda l’immagine di copertina).

Per le importazioni, l’articolo 27 impone alle società di comunicare annualmente alle autorità nazionali informazioni sulle emissioni dei Paesi e delle imprese esportatrici, indicando anche se e come queste misurano, rendicontano e riducono il metano.

Dal 1° gennaio 2027, per i contratti conclusi o rinnovati dal 4 agosto 2024, gli importatori dovranno inoltre dimostrare che petrolio, gas e carbone sono stati prodotti applicando sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli europei. Per i contratti precedenti sarà richiesto di compiere “ogni ragionevole sforzo” per ottenere la stessa equivalenza.

Dal 5 agosto 2028 dovrà essere comunicata ogni anno anche l’intensità di metano associata alla produzione dei combustibili immessi sul mercato europeo. In una fase successiva, gli importatori dovranno dimostrare che tale intensità non supera valori massimi che saranno stabiliti dalla Commissione attraverso atti delegati.

La Commissione riconosce che la mancata applicazione delle penalità può aumentare il rischio di inosservanza, ma ritiene la misura proporzionata alla competizione per i carichi disponibili e alle attuali difficoltà di approvvigionamento.

Resta poi il problema che riguarda l’attuazione da parte dei singoli Paesi. La maggioranza degli Stati membri non ha ancora istituito il proprio regime sanzionatorio e soltanto una minoranza lo ha notificato alla Commissione. Le imprese, secondo Bruxelles, non sono quindi nelle condizioni di valutare in modo uniforme i rischi economici e giuridici connessi alla firma di contratti per forniture che potrebbero risultare non conformi.

Il regolamento stabilisce che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive, ma precisa anche che la loro applicazione non deve mettere in pericolo la sicurezza energetica. Già negli orientamenti pubblicati a marzo 2026 la Commissione aveva chiarito che gli Stati potevano prendere in considerazione un rinvio qualora le penalità rischiassero di compromettere le forniture.

Non più di un mese fa, dodici Paesi Ue, tra cui l’Italia, avevano chiesto un rinvio triennale e una modifica mirata del regolamento.

Le pressioni di Stati Uniti e industria fossile

La scelta della Commissione arriva anche dopo le pressioni esercitate dai principali fornitori internazionali e dall’industria petrolifera e del gas. Il Financial Times ha riferito delle richieste avanzate dagli Stati Uniti e dal Qatar, oltre che da grandi società come ExxonMobil e Uniper.

Washington, Doha e altri Paesi esportatori hanno sostenuto che la difficoltà di dimostrare la conformità lungo catene di approvvigionamento complesse avrebbe potuto scoraggiare la sottoscrizione di nuovi accordi.

La Commissione ha evitato di riaprire il testo legislativo, scegliendo invece due raccomandazioni non vincolanti: la prima, come visto, sull’applicazione delle sanzioni; la seconda sulle modalità con cui gli importatori possono dimostrare il rispetto degli obblighi.

Quest’ultimo atto chiarisce che non sarà necessario seguire fisicamente ogni molecola, consegna o carico dal luogo di produzione fino al mercato europeo. Quando il produttore è identificabile, le informazioni sulle emissioni potranno essere trasmesse lungo la catena contrattuale.

Per i casi più complessi, come il gas mescolato durante trasporto e stoccaggio o acquistato attraverso hub e borse, Bruxelles indica due possibili strumenti. Con il sistema “trace and claim” le informazioni seguono le quantità commercializzate e le relative transazioni. Con la “certification”, soggetti terzi rilasciano invece certificati ai produttori che hanno dimostrato la conformità, utilizzabili successivamente dagli importatori.

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