Ecobonus e sismabonus, bonifico obbligatorio anche per le imprese minori

Il chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

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Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire delle detrazioni relative al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico degli edifici, devono saldare le spese sostenute per i lavori tramite bonifico, anche nell’ipotesi in cui abbiano optato per la contabilità ordinaria.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che in una nota ha anche spiegato il motivo della mancata estensione degli effetti dell’opzione (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973) alla disciplina delle detrazioni per la riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico degli immobili.

Inoltre, specificano dalle Entrate, l’obbligo di certificare l’esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile comporta che il diritto a sottrarre la spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il pagamento.

Riepiloghiamo di seguito tutto il ragionamento svolto dall’Agenzia per giungere a questa interpretazione.

La conclusione – leggiamo in una nota – muove le mosse da una rivisitazione delle norme che hanno istituito e che attualmente regolano le detrazioni in argomento le quali, fin dall’origine, hanno aperto l’accesso ai bonus fiscali anche ai titolari di reddito d’impresa.

In particolare, con riferimento ai metodi di pagamento per usufruire degli sconti d’imposta, l’Amministrazione ricorda di aver chiarito che il bonifico bancario o postale dettagliato (con indicazione della causale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del codice fiscale o della partita Iva del destinatario delle somme) è obbligatorio per i non titolari di reddito d’impresa, mentre non lo è per gli imprenditori “il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza” (circolare 7/2018).

Per gli imprenditori minori, in contabilità semplificata, invece, il regime naturale – dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 all’articolo 66 del Tuir – è quello improntato al criterio di cassa. Si tratta, in verità, di un regime misto, dove alcune componenti continuano a seguire le regole della competenza, come spiegato nella circolare 11/2017 (vedi “Regime di cassa imprese minori: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia”).

E comunque, anche nell’ipotesi di passaggio alla contabilità ordinaria, le modalità di determinazione del reddito imponibile restano ispirate al principio di cassa.

Tanto premesso – quindi – le imprese minori, ai fini delle detrazioni fiscali, devono certificare le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico e di adeguamento antisismico degli edifici attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinaria. Pertanto, il diritto alla detrazione scatta nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.

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