Il ddl Bilancio è ormai all’ultimo chilometro e ha raggiunto una versione che dovrebbe essere quella definitiva, salvo sorprese nel passaggio al Senato, che peraltro ha tempi strettissimi.
Dopo le modifiche approvate in commissione Bilancio della Camera, il governo ha posto la questione di fiducia ieri 819 dicembre) e per le 22,30 di oggi è previsto il voto finale che licenzia il provvedimento.
Lunedì 23, poi, il disegno di legge approderà al Senato, che entro la settimana prossima dovrebbe dare il via libera finale.
Ieri abbiamo dato uno sguardo d’insieme a tutte le novità sull’energia, ma vale la pena ricordare come cambiano i bonus edilizi.
Niente detrazioni per gli impianti a gas
Come abbiamo scritto, la modifica più importante apportata alla commissione Bilancio di Montecitorio è quella che fa sì che, da gennaio prossimo, le caldaie a gas non possano più accedere alle detrazioni fiscali.
L’emendamento prevede che siano esclusi dalle detrazioni fiscali “gli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili”: niente da fare nemmeno per le più efficienti caldaie a gas, mentre sembrano essere ammessi i sistemi ibridi.
In Italia le caldaie a gas, dunque, da gennaio resteranno incentivate solo per la pubblica amministrazione, esclusivamente dal Conto Termico 2.0, ma per poco: il Conto Termico 3.0, che dovrebbe essere varato a breve, non le sosterrà più, nemmeno per la PA.
Il divieto di sussidiare impianti a fonti fossili, ricordiamo, scatterà con il 2025, peraltro anche a livello europeo, grazie alla direttiva Epbd-Case Green, la 1275/2024 sulla “Prestazione energetica nell’edilizia”, entrata in vigore a fine maggio 2024.
A ottobre la Commissione europea ha pubblicato delle linee guida su come si debba applicare questo divieto. In sintesi, per gli impianti a gas, sarà ancora possibile sussidiare solo i sistemi ibridi con una quota “considerevole” di energia rinnovabile, mentre si esclude la possibilità di agevolare le cosiddette caldaie hydrogen ready, almeno fino a che la rete del gas locale trasporta prevalentemente gas fossile.
Incentivare le caldaie a gas di classe A è peraltro in contraddizione anche con il regolamento Ue 2017/1369 sull’etichetta energetica: all’articolo 7 dispone, infatti, che gli incentivi debbano puntare “alle due classi di efficienza energetica più elevate e significativamente popolate o a classi superiori”.
Superbonus, Bonus Casa, Ecobonus e Sismabonus
Salva l’esclusione delle caldaie a gas, per i bonus edilizi non cambia ciò che il ddl prevedeva nella versione approdata in Parlamento.
Il Superbonus (articolo 119 del dl 34/2020) nel 2025 si potrà avere solo per interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024.
Dal prossimo anno il Bonus Casa (articolo 16, comma 1, del dl 63/2013 e articolo 16-bis del Tuir) passerà al 36%, ma solo per le seconde abitazioni: per le prime resterà al 50%.
L’Ecobonus (art. 14 del dl 63/2023) per le spese sostenute nel 2025 passa al 50% per tutti gli interventi agevolati, ma anche in questo caso solo se i lavori sono realizzati da chi adibisce l’immobile ad abitazione principale, altrimenti si scende al 36%.
Tali aliquote (50% per le prime case e 36% per le altre), come detto, si applicano per tutti gli interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, godevano di una detrazione più elevata, ad esempio perché parti comuni di edifici condominiali.
Anche il Sismabonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del dl 63/2013) nel 2025 passa al 50% per le prime case e al 36 % negli altri casi. L’aliquota diventa uguale per tutti gli interventi, compresi quelli finora premiati maggiormente, come in caso di passaggio a una o a due classi di rischio inferiori o sulle parti comuni.
Sia per Bonus Casa che per Ecobonus e Sismabonus, negli anni 2026 e 2027 le aliquote, secondo il testo, passano al 36% per le prime case e al 30% per le altre.
Per i primi due bonus edilizi citati resta il tetto complessivo delle spese detraibili a 96.000 euro per unità immobiliare. Qui va però considerato il limite alle detrazioni complessive che lo stesso Ddl Bilancio in questione impone per i redditi oltre i 75mila euro (al comma 9 dell’articolo 2).
Bonus Mobili e nuovo contributo elettrodomestici
Il ddl Bilancio proroga anche il Bonus Mobili ed Elettrodomestici (articolo 16, comma 2, del dl 63/2013): nel 2025 resta lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro e la medesima aliquota di detrazione, al 50%, questa volta a prescindere dal fatto che si tratti o meno di una prima casa.
Per gli elettrodomestici poi arriva un incentivo in più: un emendamento approvato prevede una contributo all’acquisto senza la condizione di dover fare una contestuale ristrutturazione edilizia, come prevede invece il Bonus Mobili attuale.
Il bonus vale per l’acquisto di elettrodomestici “ad alta efficienza energetica”, in realtà di classe B o superiore, prodotti in Europa, a patto che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.
Si tratta di un contributo del 30% del costo, fino a 100 euro per acquisto, che salgono a 200 euro per famiglie con Isee sotto i 25.000 euro, e ogni nucleo familiare potrà beneficiare dell’agevolazione per un solo elettrodomestico.
La misura sarà finanziata con un fondo di 50 milioni di euro al Mimit, con risorse dal Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe).
La riforma nel cassetto
Il Mase ha da tempo pronto uno schema di riforma delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica in edilizia: il capo dipartimento Energia del Mase Federico Boschi in eventi pubblici delle ultime settimane si era augurato, invano, che questa revisione potesse entrare nella legge di Bilancio.
La riscrittura è quella tracciata nel Pniec e illustrata anche a fine settembre dalla vice ministra Vannia Gava.
La riforma studiata al Mase punta a rivedere gli incentivi in funzione degli obiettivi della direttiva Case Green, che prevede che gli edifici residenziali taglino il proprio consumo medio di energia del 16% nel 2030 e del 20-22% nel 2035, con almeno il 55% del risparmio energetico che dovrà venire dalla ristrutturazione del 43% degli edifici con le peggiori prestazioni.
La revisione Mase non attuata prevede una modulazione dei benefici in funzione delle performance con un sistema con durata almeno decennale, indirizzato prevalentemente alle unità immobiliari soggette all’obbligo della direttiva: prime case, unità immobiliari con classe energetica bassa, situazioni di povertà energetica, ecc., tenendo anche conto delle performance sismiche per le aree ad alto rischio.
Le detrazioni future, si legge nel Pniec, sarebbero poi affiancate da strumenti finanziari di supporto, come finanziamenti a tasso agevolato anche a copertura totale dei costi di investimento, con condizioni di favore per le persone in condizioni di povertà energetica.
La legge di Bilancio, però, va in direzione contraria alla riforma Mase, dato che premia meno gli interventi che fanno risparmiare più energia, come quelli dell’Ecobonus.