Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in liquidazione?
Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l’Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella circolare n. 22/E pubblicata ieri (in allegato in basso), che aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.
Calcolo del calo del fatturato in situazioni particolari – la circolare chiarisce le modalità di corretta determinazione del calcolo del calo del fatturato in situazioni specifiche, come nel caso dei distributori di carburanti e degli agenti e rappresentanti di commercio. Vengono risolti i dubbi anche nel caso di operazioni fuori campo Iva o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.
Inclusi i soggetti situati a Livigno e Campione d’Italia – La circolare chiarisce che anche i soggetti residenti in questi comuni possono fruire comunque del contributo, se spettante.
Ok al contributo per le società in liquidazione – Anche le imprese che hanno avviato la fase di liquidazione successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (31 gennaio 2020) possono avere accesso al beneficio, purché soddisfino i requisiti previsti dalla norma.
Non si guarda al calo del fatturato nei Comuni colpiti da altre emergenze pre-Covid – La circolare conferma che possono usufruire del contributo a fondo perduto anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Stesso trattamento anche per i soggetti con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria.
Quadro temporaneo UE – La circolare inoltre aggiorna la nozione di _”imprese in difficoltà” coerentemente con le ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato, in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Una carrellata dei casi particolari più diffusi –La circolare fornisce chiarimenti ai fini della fruizione del contributo per le associazioni di promozione sociale, per i consorzi tra imprese, per gli operatori nel settore edilizio, nonché per le imprese agricole. La circolare inoltre chiarisce le modalità di restituzione del contributo, senza sanzioni, a seguito di errori nella presentazione dell’istanza.
Ultime settimane per richiedere il contributo – I contribuenti in possesso dei requisiti hanno ancora tempo fino al 13 agosto per poter richiedere il beneficio (fino al 24 agosto nel caso degli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). È possibile presentare la richiesta esclusivamente via internet, oppure ricorrere ad un intermediario. L’Agenzia ricorda che il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
La circolare 22/E del 2020 (qui il pdf):