Il riferimento è a quanto prevede l’articolo 121 del decreto legge “Rilancio” n. 34/2020 – secondo cui – per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, i beneficiari della detrazione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della stessa detrazione, per la cessione di un credito d’imposta, di importo corrispondente alla detrazione, o per lo sconto in fattura, cioè per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura – ricorda l’Agenzia –  riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non tenuti al versamento dell’imposta, come nel caso dei contribuenti in regime forfettario.

Le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni sono state definite con vari provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Come i nostri lettori sanno, con il provvedimento del 12 novembre 2021 (Antifrodi) sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione con le istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.