Come noto, gli interventi edilizi oltre i 70mila euro, avviati a partire dal 28 maggio 2022, per avere diritto alla detrazione fiscale devono essere eseguiti da aziende che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) e riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi (articolo 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021).
Che cosa succede se la dichiarazione non compare nelle fatture?
Con la circolare n. 19/2022 (punto 8) l’Agenzia delle entrate ha precisato che la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse, comunque obbligatoria per legge, non fa perdere i benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Quindi – spiega l’Agenzia rispondendo dal suo organo ufficiale Fisco Oggi – se per errore in una fattura non è stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla stessa fattura.
Questa dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.