Il decreto “Salva Casa” è legge: il testo coordinato

Approda in Gazzetta la legge di conversione del "Decreto Salva Casa", che modifica il Testo unico dell'edilizia.

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La volontà di semplificare le procedure di sanatoria degli abusi parziali è alla base dell’ultima modifica al Testo unico dell’edilizia, approvata con la legge n. 105/2024 di conversione del “Decreto salva casa”.

Il provvedimento è entrato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27-7-2024 ed è in vigore dal 28 luglio. In basso un link al testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione.

Rispetto al testo originario del decreto legge, in vigore dal 30 maggio, il processo di esame alla Camera ha portato numerose novità, poi confermate interamente dal Senato nel voto del 24 luglio che è coinciso con l’approvazione definitiva.

Viene ad esempio introdotto il principio dell’autonomia delle parti comuni rispetto alle proprietà esclusive all’interno dei condomìni, in base al quale eventuali difformità edilizie delle parti comuni non pregiudicheranno lo stato legittimo delle proprietà esclusive e viceversa, garantendo la possibilità di apportare modifiche e riqualificazioni in maniera indipendente.

Per quanto riguarda gli accertamenti di conformità in sanatoria, il Dl Salva Casa ne introduce di due tipi:

  • interventi senza permesso o con variazioni essenziali dal titolo abilitativo, che continuano a essere soggetti al regime della doppia conformità, ossia devono rispettare le normative urbanistiche ed edilizie sia al momento della realizzazione che alla presentazione della domanda.
  • interventi con difformità parziali, per i quali si elimina la doppia conformità, richiedendo solo la conformità urbanistica attuale e quella edilizia al momento dell’intervento.

Per i casi di difformità parziali, la sanatoria può essere concessa dal Comune a condizione che si eseguano interventi per rendere l’opera conforme alle normative tecniche igienico-sanitarie e si rimuovano le opere non sanabili.

Ricordiamo che la concessione della sanatoria richiede il pagamento del doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile a seguito degli interventi, con importi compresi tra 1.032 e 10.328 euro.

La legge di conversione concede inoltre l‘abitabilità per altezze di 2,40 metri (anziché 2,70) e per superfici di 20 metri quadri per una persona e 28 metri quadri per due persone (invece di 28 e 38).

I cambi di destinazione d’uso, inclusi quelli con opere, saranno consentiti con SCIA, ampliando le disposizioni originali. La tolleranza costruttiva viene estesa fino al 6% delle misure previste nel permesso di costruire o nella SCIA per immobili con superficie inferiore a 60 metri quadri.

Le modifiche apportate al Testo unico dell’Edilizia hanno un impatto significativo che, però, si dovrà confrontare con le leggi di recepimento regionale che, in alcuni casi, dovranno necessariamente adeguarsi.

I piani urbanistici ad esempio potranno permettere cambi di destinazione d’uso per piani terra e seminterrati, solo se consentito dalla legislazione regionale. Oppure verrà consentito il recupero dei sottotetti “nei limiti e secondo le procedure previste dalle leggi regionali”, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e dai confini.

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