Il decreto “Salva casa” (dl 69/2024) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di ieri, 29 maggio, con il titolo “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Il provvedimento apporta una serie di modifiche al Testo unico dell’edilizia (TUE) con le seguenti finalità:
- ampliare gli interventi di edilizia libera;
- semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili;
- favorire i cambiamenti di destinazione d’uso ove possibile;
- stabilire previsioni in materia di tolleranze in relazione alle piccole incongruenze tra il titolo edilizio e lo stato di fatto relative ad interventi realizzati prima dell’entrata in vigore della disposizione;
- superare l’attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità.
È proprio nella parte sull’edilizia libera (art. 1, comma 1, lettera a), che riguarda gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, che troviamo un paio di piccole novità di interesse per il settore energetico.
La prima novità è un’integrazione alla lettera b-bis dell’art. 6, comma 1 del TUE. Si prevede ora la possibilità di realizzare le Vepa (vetrate panoramiche, amovibili e totalmente trasparenti) anche sui porticati e non solo su balconi e logge.
Queste vetrate possono contribuire, in particolare, a ridurre le dispersioni termiche degli edifici, migliorandone le prestazioni energetiche.
Così recita la lettera b-bis sulle Vepa (corsivo nostro, in neretto la parte aggiunta dal decreto): esse sono “dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di porticati rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
La seconda novità è l’aggiunta della lettera b-ter che include nell’edilizia libera l’installazione delle opere di protezione dal sole.
Più nello specifico, sono incluse (corsivo e neretti nostri): “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
- Decreto in Gazzetta (pdf)