Il DL Crescita, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta sabato 29 giugno (qui testo e novità sull’energia), chiarisce finalmente le possibilità di utilizzo dei certificati bianchi “confermando in modo definitivo che il meccanismo incentivante per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili si estende anche alle biomasse”.
Questo, in sintesi, il giudizio positivo di AIEL (Associazione Italiana Energie Agroforestali, neretti nostri nelle varie citazioni) sul provvedimento che contiene.
Più in dettaglio, per quanto riguarda i certificati bianchi, spiega AIEL in una nota, il DL Crescita riconosce “un incentivo equilibrato oltre che per l’incremento di efficienza anche per la sostituzione dei vettori fossili per le termiche rinnovabili: biomasse legnose, solare termico, bioliquidi e biogas”.
Di conseguenza, scrive l’associazione, la misura consente di sbloccare “molti investimenti virtuosi per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica da biomasse, soprattutto nel settore industriale […]” dando così un rinnovato impulso alla filiera legno-energia.
Le stime di AIEL dicono che il provvedimento, nei prossimi cinque anni, potrebbe attivare potenzialmente la realizzazione di 1.600 impianti con investimenti superiori a un miliardo e mezzo di euro nei diversi settori: agroindustriale/industriale, teleriscaldamento, alberghiero, coltivazioni protette (serre).
Sotto il profilo ambientale, l’associazione ha calcolato un risparmio potenziale di circa mezzo milione di tonnellate equivalenti di petrolio.
Ricordiamo che l’articolo di riferimento del DL Crescita su questi temi è il 48, commi 1-bis-1-quater sulle modifiche ai criteri di ammissione di progetti di efficienza energetica alla disciplina incentivante.
Si prevede, infatti, che i progetti di efficienza energetica che impiegano fonti rinnovabili per usi non elettrici possano rientrare nel meccanismo dei certificati bianchi quando il risparmio di energia addizionale è determinato “in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012)”.
In tutti gli altri casi, il risparmio di energia addizionale resta determinato dall’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, come stabilito dalla vigente disciplina attuativa; i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera e i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016.