La proroga al 2021, le alternative alla detrazione e la possibilità di cumulare il beneficio con altri bonus edilizi.
Questi i temi al centro della nuova edizione della guida al Bonus facciate, aggiornata dall’Agenzia delle Entrate a luglio 2021.
Il bonus, lo ricordiamo, prevede una detrazione del 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura), oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Cumulabilità
Gli interventi ammessi al Bonus facciate possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto).
In considerazione della possibile sovrapposizione, il contribuente può avvalersi, per le stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti per l’agevolazione scelta.
Nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili (per esempio, quando si realizzano sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al Bonus facciate, sia interventi di isolamento termico della restante parte dell’involucro, ammessi al cosiddetto Ecobonus), il contribuente potrà usufruire di entrambe le agevolazioni a condizione che:
- siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi;
- siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Infine, il Bonus facciate non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir).
- La guida aggiornata (qui pdf)