In caso di mancato pagamento delle bollette elettriche e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.
Lo prevede la Legge di Bilancio 2022 e l’Arera, con una nuova delibera, ha chiarito le regole che i venditori dovranno rispettare nel concedere questa possibilità, che deve essere data a tutti i clienti finali domestici, siano dei servizi di tutela che del mercato libero.
In caso di mancato pagamento delle fatture emesse nei primi 4 mesi del 2022 (ma il periodo potrebbe in futuro venire esteso) i fornitori sono tenuti ad inserire in una comunicazione di sollecito, o comunque nella comunicazione di costituzione in mora, anche l’offerta al cliente finale della possibilità di rateizzarne gli importi senza il pagamento di interessi, dispone l’Autorità.
Il piano di rateizzazione, secondo la delibera, deve prevedere una periodicità pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale e un numero di rate successive non cumulabili pari almeno al numero di bollette normalmente emesse in 10 mesi.
La prima rata dovrà essere di un valore pari al 50% dell’importo totale oggetto del piano di rateizzazione e il restante 50% sarà recuperato in rate successive di ammontare costante. Qualora l’importo di ciascuna rata risulti inferiore a 50 euro, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il numero minimo necessario a determinare rate di importo non inferiore a 50 euro (ma in ogni caso le rate dovranno essere almeno due).
I venditori possono negoziare con il cliente un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente. Nel caso di cambio del fornitore, i venditori uscenti continuano a dare esecuzione al piano di rateizzazione.
In tutti i casi, la volontà del cliente di aderire alla rateizzazione deve essere manifestata espressamente e, a tale fine, nella comunicazione del venditore devono essere indicati il termine ultimo entro cui l’utente lo può contattare per richiedere la rateizzazione e la modalità di adesione.
Qualora il cliente non si attenga al piano concordato e non proceda al pagamento di una o più rate, il venditore, accertato il mancato pagamento, può dar corso alle ordinarie procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica (ovvero di riduzione di potenza qualora previsto), secondo le modalità e i tempi specificati nella comunicazione citata.
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