Azzeramento degli oneri di sistema per il gas, Iva agevolata al 5% per gas e teleriscaldamento, riduzione delle bollette energetiche per le famiglie a basso reddito, contributo straordinario per le spese di riscaldamento per chi ha il bonus sociale elettrico, bonus carburanti da utilizzare con la social card.
Sono le principali misure contro i rincari energetici previste per il quarto trimestre 2023 dal decreto legge recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”, approvato ieri, lunedì 25 settembre, dal Consiglio dei ministri (link in basso alla bozza entrata in Cdm). Le misure in totale valgono circa 1,3 miliardi di euro.
Nel testo c’è anche un articolo – con la dicitura “in verifica” nella bozza – sulla riforma delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica dal 1° gennaio 2024.
Per quanto riguarda le famiglie, come detto, il decreto mantiene azzerati gli oneri di sistema per il gas naturale anche per il periodo ottobre-dicembre 2023.
Si conferma poi la riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per gli usi civili e industriali, per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto di servizio energia.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, si legge in una nota di Palazzo Chigi, il decreto prevede una riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas.
È anche previsto, per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023; l’Autorità per l’energia, si legge nella bozza entrata in Cdm, definisce la misura del contributo ripartendo nei tre mesi l’onere complessivo (300 milioni di euro) in base ai consumi attesi.
Infine, si consente l’uso della social card, oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro, anche per l’acquisto di carburanti, con un incremento di risorse pari a 100 milioni di euro.
La riforma degli energivori
Nel decreto, come anticipato, è entrata anche la riforma delle agevolazioni alle imprese con elevati consumi di energia elettrica, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea.
Potranno accedere alle agevolazioni, dal 1° gennaio 2024, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- pur non operando in tali settori hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al decreto Mase 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti.
Hanno diritto di accedere alle agevolazioni anche le imprese che operino in un settore o sotto-settore considerato ammissibile, in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione della Commissione Ue.
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono poi tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Le imprese sono anche tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
- attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
- ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea, di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.
Si precisa infine che l’efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
- Bozza entrata in Cdm (pdf)