Legge di Bilancio, nuovo chiarimento su Iva agevolata per i beni significativi

La V Commissione del Senato ha approvato un emendamento che inserisce un articolo con una “interpretazione autentica” sull’aliquota agevolata del 10% nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie. Come determinare il valore dei beni significativi, secondo il principio dell’autonomia funzionale delle parti staccate.

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Come determinare esattamente il valore dei beni significativi?

La V Commissione del Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio 2018 e ha così inserito l’art. 3 comma 6-bis, che fornisce una “interpretazione autentica” della norma che disciplina l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% per i beni significativi – tra questi: ascensori e montacarichi, impianti di sicurezza, infissi esterni e interni, sanitari e rubinetteria, caldaie – nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia ordinaria e straordinaria.

Ricordiamo che l’aliquota del 10% si può applicare solamente sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Quindi, ad esempio, per un intervento che ha un costo totale pari a 10.000 euro, di cui 4.000 per la manodopera e 6.000 per l’acquisto dei beni, l’importo soggetto a Iva ridotta è di 4.000 euro, che è per l’appunto la differenza tra la spesa cumulativa e il costo dei beni stessi (10.000 – 6.000 = 4.000).

La nuova disposizione (dossier in basso per approfondire), in sintesi, prevede che la determinazione del valore dei beni significativi debba essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

La norma, evidenzia il dossier del Senato, riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016, dove l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate, che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo, rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

La domanda, in sostanza, è se le parti staccate, ad esempio le tapparelle di una finestra e i materiali di consumo utilizzati per il montaggio, facciano parte o meno dell’infisso e di conseguenza, se possano rientrare nella prestazione di servizio/manodopera.

L’Agenzia, spiega la nota del Senato, ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.

In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità̀ dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

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