Bonus Iva per l’acquisto di abitazioni efficienti: vale anche per la seconda casa

Il chiarimento delle Entrate sulla detrazione fiscale per l’acquisto di case in classe energetica A o B.

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La nuova agevolazione dell’Iva pagata per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica vale anche per le seconde case.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una risposta data a un contribuente dal suo organo ufficiale Fisco Oggi.

Il riferimento è all’agevolazione reintrodotta con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 76), che prevede, per le persone fisiche che comprano nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B, una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata.

L’unico vincolo per accedere alle detrazioni, oltre alla classe energetica dell’immobile, da attestare tramite Attestato di prestazione energetica (Ape) da allegare obbligatoriamente all’atto di acquisto, è la destinazione residenziale.

L’immobile non deve essere necessariamente destinato ad abitazione principale, ma può essere anche concesso in locazione.

“Non avendo previsto il legislatore, come condizione per usufruire dell’agevolazione, l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, si ritiene che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa”, spiegano dal Fisco nella risposta.

In precedenza l’Agenzia aveva specificato che la detrazione vale anche per l’Iva relativa all’acquisto delle pertinenze, purché l’acquisto sia effettuato con un unico atto (pertinenza + abitazione) e che il vincolo sia riscontrabile sul rogito.

La detrazione, ricordiamo, deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi, e spetta a condizione che l’immobile sia stato ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, quindi se non c’è capienza nell’imposta di uno o più anni si perde, in maniera non recuperabile negli anni a seguire, lo sconto fiscale relativo a quell’anno.

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