Il primo aprile scorso l‘Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare che riepiloga tutte le proroghe per le detrazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Tra le misure prorogate al 31 dicembre 2024, come sappiamo, ci sono anche le agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), di ristrutturazione edilizia e il trainato Bonus mobili.
Grazie all’Ecobonus, saranno detraibili al 65% per altri tre anni rispetto alla precedente scadenza fissata al 2021:
- le spese sostenute per gli interventi che comportano una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di micro–cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.
La detrazione viene corrisposta invece nelle misure del 70 o del 75% per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
L‘agevolazione è invece del 50% per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
- se invece la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione prevede la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione, la detrazione sarà del 65%.
Viene prorogato al 31 dicembre 2024 anche il termine previsto per avvalersi delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, nella misura del 50%, relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Prorogata al 31 dicembre 2024 anche la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero del patrimonio edilizio e lavori antisismici che trainano anche la detrazione per il contestuale acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Per quest’ultimo, il Fisco ricorda che il bonus è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite di spesa previsto fino al 31 dicembre 2021 era di 16.000 euro).
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici.
Più contenuta la proroga del Bonus facciate, esteso per tutto il 2022 e ridotto al 60%.
La detrazione dall’imposta lorda, lo ricordiamo, spetta per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Tra i lavori sono inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Per quanto riguarda le tipologie di interventi che danno diritto al bonus facciate, le modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative, l’Agenzia rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi nelle circolari n. 7/E del 2021, 22 dicembre 2020, n. 30/E, e 14 febbraio 2020, n. 2/E.
Per maggiori dettagli rimandiamo alla circolare allegata di seguito.
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