Il bonus mobili è stato prorogato dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma per gli acquisti fatti nell’anno appena iniziato vale solo per immobili oggetto di ristrutturazioni iniziate dopo il 1 gennaio 2016.
Invece, se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.
È questa la novità più importante contenuta nella nuova versione, aggiornata a gennaio 2017, della guida dell’Agenzia delle Entrate al bonus mobili, cioè la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (vedi allegato in basso).
Riepiloghiamo grazie alla guida i punti principali dell’incentivo, ricordando che la legge di stabilità ha prorogato con qualche modifica anche le detrazioni del 65% per gli interventi di efficienza energetica (il cosiddetto ecobonus) e quelle del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Quando si può chiedere
Per accedere al bonus mobili è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti (dunque non gli appartamenti dei condomini).
I lavori che danno diritto al bonus
Tra gli interventi che danno accesso alla detrazione per comprare mobili ed elettrodomestici ci sono manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus, mentre lo danno per le parti comuni degli edifici.
Consentono di godere dell’incentivo poi i lavori di ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il bonus mobile vale anche per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile .
Gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico, non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Permette invece di avere il bonus la sostituzione della caldaia, che rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”, a condizione che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
Gli acquisti incentivati
Nella guida si fa una lista, non esaustiva di acquisti che possono godere della detrazione.
Tra i mobili per esempio abbiamo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
È escluso invece l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi e altri complementi di arredo.
Tra gli elettrodomestici nuovi sono incentivati con il bonus solo quelli di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica.
L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Rientrano nei grandi elettrodomestici che hanno diritto al bonus, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Quanto vale la detrazione
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiranno nel 2017), l’importo massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Come chiedere il bonus
La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/2016, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.