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Valutazione di Impatto Ambientale, ecco come la si vuole cambiare

Il 26 ottobre la Commissione europea ha approvato una proposta di direttiva che modifica le disposizioni vigenti sulla VIA. Lo scopo è quello di correggere carenze e incoerenze della legislazione attuale. Ma tra le modifiche proposte ce n'è anche una che avrebbe potuto permettere, per esempio, di realizzare gli inceneritori in Campania senza la valutazione d'impatto ambientale.

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La Commissione europea vuole cambiare la VIA. La normativa europea in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) è attualmente disciplinata dalla direttiva 2011/92/UE che ha codificato in un unico atto la direttiva 85/337/CEE e le sue successive modifiche. Si tratta di una disciplina un po’ datata che non ha subito sostanziali mutamenti dagli anni 90.

La VIA dei progetti è effettuata con lo scopo di individuare gli impatti potenziali delle opere e valutarne la compatibilità con il complesso delle risorse ambientali che caratterizzano il territorio su cui è prevista la realizzazione. Nel caso di compatibilità dell’opera la VIA può, inoltre, subordinare la realizzazione e l’esercizio dell’opera stessa a misure di mitigazione o a prescrizioni per rendere minori possibili gli impatti.

Il 26 ottobre la Commissione europea ha approvato una proposta di direttiva (vedi allegato, pdf) che modifica le disposizioni vigenti con lo scopo di correggere alcune carenze riscontrate nell’attuale legislazione che determinano costi socioeconomici suscettibili di razionalizzazione e, soprattutto, un’attuazione della direttiva vigente non uniforme sul territorio dell’Unione e non sempre soddisfacente sotto il profilo della protezione ambientale.

Le carenze emerse dall’indagine, che la Commissione ha condotto anche tramite una consultazione pubblica sul tema, sono riconducibili a tre principali tematiche: la qualità della VIA, la procedura di verifica dell’assoggettabilità (screening) prevista per alcune tipologie di opere e alcune sovrapposizioni e incoerenze con le disposizioni contenute in altri atti legislativi.

L’evidenza più preoccupante è costituita dalla scarsa omogeneità e dalla diffusa scarsa qualità dei processi decisionali che gli Stati membri hanno messo in atto, che spesso sono privi di solidi impianti conoscitivi e valutativi. La risposta della direttiva a tale problematica è l’introduzione di disposizioni sulla qualità delle informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e sugli standard qualitativi delle procedure di valutazione.

Anche per quanto attiene le procedure di screening, volte a verificare la necessità o meno di assoggettare alcuni progetti alla VIA, è emersa una sostanziale disomogeneità di comportamento fra gli Stati membri. In alcuni casi sono sottoposti a VIA progetti che, per lo scarso rilievo ambientale, non lo richiederebbero, in altri invece sono esclusi dalla valutazione, senza sufficiente motivazione, progetti potenzialmente impattanti.

Questo determina un’insufficiente protezione ambientale e costi socioeconomici suscettibili di incidere negativamente sull’armonizzazione del mercato interno. Per superare queste criticità la direttiva introduce criteri specifici su cui fondare lo screening e disposizioni che impongono di esplicitare i contenuti delle procedure di valutazione e le motivazioni alla base delle decisioni da essa derivanti.

Difformità di applicazione tra gli Stati membri e inutili duplicazioni derivano, infine, dalla sovrapposizione di alcune disposizioni concernenti la VIA con quelle di altre direttive, quali quelle sulle emissioni degli impianti industriali, la direttiva Habitat e la direttiva sulla valutazione ambientale strategica. Tali differenze hanno generato incertezze del diritto, costi socioeconomici non necessari e inutile aggravio del lavoro delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione propone, quindi, alcune semplificazioni e un quadro di scadenze delle fasi principali della procedura VIA (consultazione pubblica, decisione successiva allo screening, decisione definitiva in merito alla VIA) su cui impostare un meccanismo simile a uno sportello unico per garantire il coordinamento o lo svolgimento simultaneo della VIA e delle valutazioni ambientali richieste dall’altra legislazione UE pertinente.

La proposta di direttiva introduce, inoltre, scadenze temporali precise per la conclusione delle procedure di VIA, disposizioni più articolate per l’informazione al pubblico e la possibilità di escludere dalla VIA progetti concernenti la difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile.

La proposta merita qualche riflessione. In particolare andrebbe approfondito l’ultimo punto esposto, visto che si rischierebbe di “premiare” gli Stati meno efficienti che ricorrono alle procedure di emergenza della protezione civile anche per gestire situazioni diventate critiche perché non correttamente governate attraverso gli strumenti ordinari. Tanto per fare un esempio, la realizzazione di alcuni inceneritori in Campania fu, anni fa, affidata alla protezione civile per far fronte alla ben nota emergenza rifiuti. All’epoca la VIA fu espletata, se fosse stata vigente questa disposizione avrebbe potuto non essere necessario.

La proposta di direttiva (pdf)

 

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