“Ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini”. Ma c’è “il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo […]
Collocazione del climatizzatore in condominio: i limiti secondo la Cassazione
