Tettoie, pergolati, pergotende: quali titoli autorizzativi servono? Una sentenza del CdS fa chiarezza

È necessario il permesso a costruire per costruire una tettoia? Se sì, in quali casi? Riportiamo il chiarimento del Consiglio di Stato e la relativa sentenza.

ADV
image_pdfimage_print

È necessario il permesso per costruire per realizzare una tettoia solo se questa incide sulla sagoma della struttura principale, se è di grandi dimensioni e priva di un collegamento funzionale al soddisfacimento di esigenze temporanee.

Questo il chiarimento che arriva con una sentenza del Consiglio di Stato – la n.5008/2018 pubblicata il 22 agosto e allegata in basso – nella quale si specifica l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio (sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2864; 12 dicembre 2016, n. 5108).

Con riferimento specifico al pergolato, Palazzo Spada  ricorda che è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone“. Di norma quindi non richiede alcun titolo edilizio.

Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.

La sentenza fa chiarezza anche sulla nozione di “pergotenda”:  questa “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso ”.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

ADV
×