Biomasse e bioplastiche, così come nucleare e, a certe condizioni, gas fossile, sono stati inclusi dalla Commissione Ue nella tassonomia delle attività sostenibili in maniera legittima.
Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione europea, respingendo due ricorsi distinti che mettevano in discussione i criteri adottati da Bruxelles per classificare alcune fonti energetiche e materiali come “verdi” (sentenze in basso).
Biomassa e bioplastiche restano attività sostenibili
Con una prima pronuncia i giudici hanno rigettato il ricorso di ClientEarth, l’Ong che nel 2022 aveva contestato l’inclusione della combustione della biomassa forestale e della produzione di bioplastiche tra le attività sostenibili.
Secondo l’associazione, la Commissione aveva violato il principio del do no significant harm (DNSH), ignorando le raccomandazioni scientifiche sulla distinzione fra tipologie di biomassa e sul principio dell’uso a cascata delle risorse (prima prodotti durevoli, poi riciclo e solo alla fine combustione).
Il Tribunale ha invece dato ragione a Bruxelles: la Commissione ha fornito motivazioni valide per non seguire integralmente le raccomandazioni degli esperti, ritenendo che le conoscenze scientifiche sul principio di uso a cascata non fossero ancora sufficienti per fissare criteri vincolanti, mentre ClientEarth non ha dimostrato errori manifesti in queste valutazioni.
Nucleare e gas, bocciato il ricorso dell’Austria
La seconda decisione riguarda il ricorso presentato dall’Austria contro il regolamento delegato del 2022 che ha incluso nucleare e gas fossile nella tassonomia. Anche in questo caso, i giudici hanno respinto le contestazioni.
Secondo il Tribunale, la Commissione non ha ecceduto le competenze attribuitele dal legislatore europeo: poteva legittimamente ritenere che l’energia nucleare comporti emissioni di gas serra prossime allo zero e che, allo stato attuale, non esistano alternative a basse emissioni disponibili su larga scala in grado di garantire continuità e affidabilità all’approvvigionamento energetico.
Bruxelles, secondo i giudici, ha inoltre valutato in modo adeguato i rischi connessi al funzionamento ordinario delle centrali, agli incidenti gravi e alla gestione delle scorie, senza dover imporre livelli di protezione superiori a quelli già previsti dalla normativa vigente. Le argomentazioni dell’Austria sugli impatti della siccità e dei rischi climatici sull’energia nucleare sono state giudicate “troppo astratte” per poter essere accolte.
Quanto al gas fossile, i giudici hanno avallato l’approccio progressivo adottato dalla Commissione: riduzioni delle emissioni attraverso soglie intermedie, in un quadro che riconosce a queste attività un ruolo transitorio, bilanciando sicurezza dell’approvvigionamento e obiettivi climatici.
L’Austria aveva contestato i parametri usati per considerare il gas fonte di transizione (270 g CO2e/kWh e 550 kg CO2e/kW/anno di media su 20 anni) e il fatto che la Commissione abbia considerato le emissioni dirette invece del ciclo di vita completo.
Il Tribunale ha invece ritenuto che ci fosse margine di manovra per fissare soglie differenziate coerenti con il concetto di attività “transitoria” e con la valutazione tecnica. Infine, la Commissione non era obbligata a valutare attività a monte e a valle.
Una tassonomia contestata
Le due sentenze confermano la linea della Commissione, che gode di ampio margine di discrezionalità tecnica nel definire i criteri della tassonomia, ma la partita non è chiusa: l’Austria, come previsto dal diritto europeo, potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia limitatamente a questioni di diritto, entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della sentenza.
Intanto la tassonomia resta nel mirino delle Ong. ClientEarth e la European Coalition for Corporate Justice hanno già denunciato al Mediatore europeo l’iter decisionale che ha portato alle ultime proposte di semplificazione delle regole di rendicontazione “green”, definendolo poco trasparente e antidemocratico.





























