Superbonus edilizia, il testo finale: a chi spetta, da quando, per quali interventi e con quali limiti

Riepilogo dei punti più importanti della maxi detrazione al 110%, ormai in versione definitiva.

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Il superbonus del 110% per l’edilizia è una misura piuttosto ampia e complessa, discussa e modificata in più occasioni durante la conversione in legge del DL Rilancio; ora il testo – dopo il voto di fiducia alla Camera – è all’esame del Senato, dove è prevista una rapida approvazione senza altri cambiamenti (ricordiamo che il decreto va convertito entro il 18 luglio).

Ecco di seguito un riepilogo dei punti più importanti che riguardano il superbonus, per capire a chi spetta, quali interventi sono ammessi e con quali soglie di spesa (vedi anche qui).

Per chi e come

La nuova detrazione al 110% introdotta con l’articolo 119 del DL Rilancio vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il termine è esteso al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp).

Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche, si potrà godere anche come sconto in fattura e sarà erogato in 5 anni (contro i 10 attuali).

La misura si applica alle persone fisiche ma non ai soggetti titolari di reddito d’impresa; a condomini, Iacp, cooperative di abitazione, enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il superbonus non vale solamente per i lavori eseguiti nelle abitazioni di residenza, ma anche per quelli eseguiti nelle seconde case, con l’eccezione delle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli).

Inoltre, ogni singolo contribuente (persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) potrà utilizzare il bonus del 110% sul numero massimo di due unità immobiliari.

Gli interventi ammessi

Il “nucleo forte” dei lavori ammessi alla nuova detrazione potenziata è costituito da due filoni trainanti: isolamento termico dell’involucro (nel testo si parla anche di superfici oblique, dunque i tetti, oltre alle superfici opache verticali/orizzontali), e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (almeno in classe A), pompe di calore, collettori solari, unità di micro-cogenerazione e sistemi di teleriscaldamento efficiente (solo nei comuni montani non interessati da procedure d’infrazione Ue per la qualità dell’aria).

Prevista anche la possibilità di sostituire il vecchio impianto con una caldaia a biomassa in classe 5 stelle, solo per le aree non metanizzate dei comuni esclusi dalle procedure Ue d’infrazione per la qualità dell’aria.

Il superbonus del 110% è riconosciuto anche per le spese relative ai lavori antisismici fatta eccezione per la zona sismica 4, cioè la meno pericolosa.

C’è poi un altro nucleo di interventi “trainati”, cioè ammessi alla maxi detrazione del 110% solamente se eseguiti in abbinamento a uno o più dei lavori principali del comma 1 della norma: isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione.

Parliamo di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo per il fotovoltaico, punti di ricarica per veicoli elettrici e tutti gli interventi di efficienza energetica già compresi nell’ecobonus.

Per il fotovoltaico c’è una possibilità in più: difatti, può rientrare nella detrazione del 110% anche quando è installato in abbinamento ai lavori antisismici; in pratica, il super-sisma bonus del 110% può fare da traino per l’installazione di sistemi fotovoltaici.

Requisiti energetici

Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile.

Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da tecnico abilitato, nella forma della dichiarazione asseverata.

Tutti gli interventi di efficienza energetica incentivati devono poi rispettare i requisiti minimi, previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Condizioni e limiti di spesa

Per quanto riguarda l’isolamento termico, la spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare negli edifici composti da due a otto unità, 30.000 € per unità immobiliare nei condomini più grandi.

Ricordiamo che la coibentazione deve riguardare le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, i massimali di spesa sono pari a 20.000 euro per unità immobiliare negli edifici che hanno fino a 8 unità, 15.000 € per unità immobiliare negli edifici di maggiori dimensioni, 30.000 € per le abitazioni singole.

Limiti e condizioni per il fotovoltaico

Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale; inoltre, la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito oppure non condivisa per l’autoconsumo.

Il limite di spesa per fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi. Per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, mentre per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di “interventi di ristrutturazione edilizia”, “interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica” (per approfondire si veda il nostro articolo “Superbonus 110%, la versione rivista porta nuove opportunità per il fotovoltaico.

Da quando sarà operativo?

Come spiegava il coordinatore del comitato scientifico di Rete Irene, Virginio Trivella, a Qualenergia.it in questa intervista, il superbonus potrà partire quando arriveranno due provvedimenti indispensabili (in teoria, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, quindi per metà agosto): la circolare dell’Agenzia delle entrate e il decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definire alcuni meccanismi per lo sconto in fattura/cessione del credito; invece il decreto del MiSE dovrà aggiornare i requisiti tecnico-economici per consentire l’accesso agli incentivi.

Insomma è difficile ipotizzare che il superbonus potrà partire sul serio prima di settembre-ottobre, calcolando anche le ferie estive e un po’ di tempo fisiologico per dare a tutti i soggetti coinvolti – banche, imprese, assicurazioni, cittadini – il tempo di assimilare le novità.

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