Superbonus nei condomini, alcuni esempi pratici dalla guida delle Entrate

Come ottenere la maxi detrazione del 110% e altri bonus fiscali negli interventi in edifici condominiali.

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Come ottenere il Superbonus 110% per interventi negli edifici condominiali? Quali sono i lavori trainati e quali, invece, i lavori che possono usufruire di altre detrazioni fiscali?

Nella guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate (link in basso) ci sono alcuni esempi pratici di queste situazioni.

Vediamo più in dettaglio, partendo dal primo caso tratto dalla guida.

Carlo, si legge nel documento, vive in un appartamento all’interno di un condominio, privo di un sistema centralizzato di riscaldamento, e sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (come il cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.

L’Agenzia prospetta le seguenti soluzioni:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi, potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari, ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessivi (detrazione massima 48.000 euro) da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Nel secondo esempio riportato nella guida, Carmine, proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.

In questo caso, si legge nella guida dell’Agenzia, potrà usare contemporaneamente il Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente a un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente, fruire dell’Ecobonus secondo le regole “ordinarie”;
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa, realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
  • antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Infine, la guida presenta il caso di un Condominio che vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Qui il condominio, per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n. 412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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