Chi non ha presentato l’asseverazione sismica prima dell’inizio dei lavori rischia di perdere la maxi detrazione del 110% ma può rimediare grazie alla remissione in bonis.
Questo il succo di una recente risposta dell’Agenzia delle entrate in un interpello sul Superbonus (link in basso).
Nel caso specifico, la vicenda riguarda un immobile in categoria C/6 (in cui rientrano, ad esempio, box e garage) destinato a essere trasformato in abitazione dopo i lavori, che comprendono interventi antisismici agevolabili con la detrazione del 110%.
Tuttavia, alla comunicazione di inizio lavori al Comune non è stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante operam né la relazione illustrativa della classificazione sismica.
Secondo il contribuente, tale omissione può essere considerata una “violazione meramente formale” che non pregiudica la possibilità di usare il Superbonus, poiché la documentazione risulta asseverata e inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate è di parere opposto.
Difatti, si legge nella risposta (neretti nostri), “la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione […] non consente l’accesso al beneficio fiscale; detta violazione non può, dunque, essere considerata ‘meramente’ formale, come ipotizzato dall’istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo”.
Il riferimento normativo è l’art. 3, comma 3, del DM 58/2017. Questo prevede che “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione […] devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Tuttavia, spiegano le Entrate, chi non ha depositato l’asseverazione ante operam può sanare questa omissione, ai fini del Superbonus, attraverso la remissione in bonis a condizione che:
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi – come chiarito dall’articolo 2ter Dl 11/2023 – la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 Dlgs 241/1997 e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Documento allegato:
- Risposta Entrate (pdf)