Superbonus, la caldaia a pellet per un condominio è un intervento trainato

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che un impianto tecnologico a biomassa nei condomini in sostituzione di una vecchia caldaia è un intervento consentito nell'ambito del superbonus 110% in abbinamento ad un "cappotto termico" e indica il massimale di spesa.

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È possibile applicare il superbonus 110% ad impianti tecnologici a biomassa nei condomini, come intervento “trainato” in abbinamento all’isolamento?

La risposta è positiva e la conferma arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Su questo punto molti progettisti erano in effetti riluttanti ad utilizzare la maxi detrazione, peraltro molto interessante in ambiente alpino e appenninico dove ci sono ancora centinaia di condomini con caldaie a gasolio centralizzate, in edifici datati che richiedono di essere energeticamente riqualificati.

Come ci ha spiegato Valter Francescato di Aiel, “l’accoppiata cappotto e moderna caldaia a biomassa, pellet o legna, è da considerare una soluzione molto conveniente per questa tipologia di utenza”.

A conferma di questa possibilità, come detto, c’è una risposta delle Entrate ad un interpello di un condominio in provincia di Bolzano costituito da 8 unità abitative e 4 box auto coperti, che vorrebbe sostituire la caldaia esistente a gasolio, con una nuova caldaia centralizzata alimentata a pellet, un combustibile inoltre reperibile a corto raggio.

Il rappresentante del condominio chiede se la normativa del superbonus contempli anche questo intervento tra gli interventi “trainati” e con quale massimale di spesa.

L’Agenzia delle Entrate (vedi risposta in basso) spiega che la caldaia a pellet, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, che rispetti le caratteristiche tecniche rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato“(comma 2 dell’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – decreto Rilancio)).

L’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che all’interpello si può rispondere positivamente.

In particolare, questo condominio potrà fruire del Superbonus con riferimento all’intervento “trainante” di coibentazione delle pareti dell’edificio applicando il limite di spesa di 40.000 euro per le prime 8 unità e 30.000 per le ulteriori 4 unità.

Con riferimento all’intervento “trainato” di sostituzione della caldaia condominiale con una a pellet, del limite previsto per lo specifico intervento (30.000 euro massimo di detrazione ai sensi dell’articolo 14 comma 2-bis del d.l. n. 63 del 2013, moltiplicato per le 12 unità) a condizione, per entrambi gli interventi, che le unità definite come “box auto coperti” facciano parte dello stesso edificio delle unità abitative (Circolare n. 30/E del 2020).

Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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