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Ristrutturazione bagno: quando si ha diritto alle detrazioni fiscali e quando serve la Cila

La comunicazione è necessaria se il lavoro è di manutenzione straordinaria. In questo caso si può detrarre il 50% delle spese.

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Se si vuole ristrutturare il bagno di casa, con un intervento che comprende il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (senza alterare la struttura portante di pareti e tramezzi), bisogna presentare la Cila in comune per accedere al bonus del 50% sulle spese sostenute?

Questa la domanda posta di recente da un lettore a Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate.

Nella risposta si rimanda al decreto legislativo 222/2016 che distingue gli interventi realizzabili in edilizia completamente libera, quindi senza alcun titolo abilitativo, dai lavori che invece richiedono di presentare un titolo edilizio.

La regola generale, come hanno spiegato alcuni professionisti del settore interpellati da QualEnergia.it, è che per detrarre il 50% delle spese sostenute per il rifacimento di un bagno, l’intervento deve ricadere nella manutenzione straordinaria con presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

Nella manutenzione straordinaria rientrano, in particolare, i lavori per sostituire, spostare, rifare tubazioni e impianti.

Tra le opere di manutenzione straordinaria, ai sensi del decreto 222/2016, rientrano quelle (corsivo e neretti nostri) “per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici […]”.

Diversamente, se il rifacimento del bagno comprende solamente riparazioni-sostituzioni di sanitari, impianti e così via, cioè opere “necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, non è possibile usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute, a meno che questi lavori facciano parte di un intervento più ampio di manutenzione straordinaria.

In alcuni casi, però, i singoli Comuni possono non richiedere la Cila per lavori di manutenzione straordinaria di un bagno. In simili circostanze, si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Nella sua risposta, infatti, Fisco Oggi precisa poi che (neretti nostri) “per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra i vari documenti occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici, le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia, in vigore al momento dell’effettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori”.

Inoltre, si spiega, “solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale”.

Ricordiamo, infine, che il bonus ristrutturazioni del 50% vale per una spesa massima di 96.000 euro e si spalma in dieci rate annuali di pari importo.

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