Manca solo il voto formale del Consiglio Ue e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per rendere operativa la nuova versione della “tassa alle frontiere” sulle emissioni di CO2, che esenta il 90% degli importatori dalla sua applicazione.
Ieri, mercoledì 10 settembre, il Parlamento Ue ha approvato in via definitiva (617 voti favorevoli, 18 contrari, 19 astensioni) le modifiche al regolamento 2023/956 sul meccanismo di adeguamento della CO2 alle frontiere, cosiddetto Cbam, Carbon Border Adjustment Mechanism.
Il Cbam, si ricorda, è una misura chiave del Green Deal, citata anche da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, pensata per rendere più equa la concorrenza tra imprese europee e straniere sotto il profilo ambientale e quindi sostenere la competitività globale delle aziende del vecchio continente.
Il Cbam sostanzialmente vuole evitare che le industrie europee con elevate emissioni di CO2 associate alla produzione di determinati beni e materiali, tra cui acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento, delocalizzino le loro attività in Paesi in cui le norme sull’ambiente sono meno severe. La misura quindi interviene sulle importazioni di tali merci.
Pertanto, a ottobre 2023 è partita la fase transitoria del Cbam, con il solo obbligo per le industrie coinvolte di comunicare la CO2 “incorporata” nei prodotti importati nell’Unione europea.
Dal 2026, gli importatori dovranno acquistare certificati Cbam per pagare il costo delle emissioni di CO2 associate ai prodotti immessi sul mercato Ue. L’applicazione del meccanismo sarà graduale, tra 2026 e 2034, mentre saranno progressivamente eliminate le quote gratuite di CO2 assegnate alle industrie europee nell’ambito del sistema Ets (Emissions Trading Scheme).
Con la presentazione a febbraio del pacchetto Omnibus, la Commissione europea aveva proposto delle modifiche al regolamento Cbam, ora approvate definitivamente dal Parlamento, volte a semplificare e snellire le procedure burocratiche a carico delle imprese con relativi costi.
La modifica principale, come detto, è una nuova soglia minima per applicare la tassa: le importazioni fino a 50 tonnellate/anno non saranno soggette al Cbam.
In questo modo, evidenzia una nota del Parlamento, la maggioranza degli importatori (90% del totale), principalmente piccole e medie imprese e privati, sarà esentato dal Cbam.
Si sottolinea però che “l’ambizione climatica alla base del meccanismo rimane invariata, poiché il 99% delle emissioni totali di CO2 derivanti dalle importazioni di ferro, acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti continuerà a essere coperto dal regolamento”.
Inoltre, le norme riguardanti le importazioni che restano soggette al Cbam sono semplificate, ad esempio rispetto al processo di autorizzazione, al calcolo delle emissioni, alle regole di verifica e alla responsabilità finanziaria dei dichiaranti.
Verso altre modifiche
Tra le altre possibili future modifiche al Cbam, la Commissione europea vorrebbe estendere il campo di applicazione della tassa ad alcuni prodotti a valle (derivati o trasformati) delle merci ora “coperte” dal meccanismo.
La proposta è andata in consultazione fino al 26 agosto ed è prevista dal Piano Ue per la siderurgia pubblicato lo scorso marzo.
È dunque una misura a contrasto del cosiddetto “carbon leakage”, che potrebbe verificarsi se i produttori Ue che acquistano e lavorano materie prime ad alta intensità di CO2 soggette al regolamento Cbam (cemento, ferro, acciaio, idrogeno, alluminio, concimi) spostassero la produzione al di fuori dei confini comunitari, per evitare gli aumenti di costo dovuti alla tassa.
Alla fine di agosto poi Bruxelles ha posto in consultazione tre regolamenti di esecuzione, che dovranno essere adottati nel quarto trimestre dell’anno.
Le DG Dogane, Energia e Clima della Commissione europea hanno infatti avviato una raccolta feedback fino al 25 settembre su:
- metodo di calcolo Cbam nel regime definitivo;
- adeguamento dell’obbligo di restituzione per tenere conto delle quote gratuite Ets;
- prezzo delle emissioni pagato in un Paese terzo.
Documento allegato:



























