Bruxelles punta a estendere l’applicazione del Cbam

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La Commissione europea mette in consultazione un documento per ampliare il raggio d'azione della tassa sulla CO2 alle frontiere, che diventerà effettiva dal 2026.

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La Commissione europea vorrebbe estendere il campo di applicazione della tassa sulla CO2 alle frontiere (Cbam, Carbon border adjustment mechanism) ad alcuni prodotti a valle (derivati o trasformati) delle merci attualmente “coperte” dal provvedimento, per ridurre il rischio di rilocalizzazione delle emissioni.

La proposta, ora in consultazione fino al 26 agosto (link in basso), è prevista dal Piano Ue per la siderurgia pubblicato lo scorso marzo.

Si tratta dunque di una misura a contrasto del cosiddetto “carbon leakage”, che potrebbe verificarsi se i produttori Ue che acquistano e lavorano materie prime ad alta intensità di CO2 soggette al regolamento Cbam 2023/956 (cemento, ferro, acciaio, idrogeno, alluminio, concimi) spostassero la produzione al di fuori dei confini comunitari, per evitare gli aumenti di costo dovuti alla tassa.

La selezione di questi nuovi prodotti da includere nel meccanismo, precisa l’esecutivo comunitario, “si baserà su criteri quali il rischio di carbon leakage, la pertinenza in termini di emissioni incorporate e la fattibilità tecnica”.

L’estensione del Cbam alle merci a valle mira anche a contrastare il rischio di elusione, che deriva da possibili pratiche che le imprese potrebbero intraprendere per le quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, se non quella appunto di eludere le responsabilità finanziarie derivanti dal Cbam.

Ad esempio, alcune aziende potrebbero tentare di aggirare il meccanismo effettuando trasformazioni di minore entità alle merci coperte dalla tassa al di fuori dell’Ue, quanto basti affinché non siano più soggette al meccanismo, per poi esportare su suolo comunitario i prodotti a valle leggermente modificati senza dover pagare l’adeguamento finanziario alla frontiera.

Nello specifico, le proposte per contrastare l’elusione del Cbam citate nel documento comprendono l’introduzione di ulteriori obblighi di comunicazione sulla tecnologia di produzione e sulla composizione dei beni.

Gli interventi sull’elettricità

La Commissione interverrà inoltre sulle norme relative alla produzione di energia elettrica, che attualmente, a differenza del resto delle merci citate prima, viene calcolata facendo riferimento a un valore predefinito di emissione, diverso per ogni Paese.

“Tale metodologia – spiega la Commissione nella proposta – limita il riconoscimento degli sforzi di decarbonizzazione dei Paesi terzi nel loro mix energetico”.

Inoltre, molti importatori lamentano le difficili condizioni da rispettare per usare i valori reali (“actual embedded emissions”, cioè la quantità di CO₂ che effettivamente è stata emessa per produrre l’elettricità acquistata) al posto di quelli predefiniti. Questo è possibile solo se vengono rispettati tutti i seguenti criteri molto stringenti:

  • deve esserci un contratto diretto (Ppa) tra l’importatore Ue e il produttore estero di elettricità;
  • il punto di produzione deve essere connesso fisicamente alla rete dell’Ue su una linea non congestionata al momento della cessione;
  • l’importazione deve avvenire in contemporanea con la produzione;
  • il produttore deve dimostrare che il proprio impianto genera elettricità a emissioni contenute, inferiori alla soglia stabilita di 550 g CO₂/kWh;
  • l’importatore deve fornire prove verificabili che collegano la specifica quantità di elettricità acquistata a quel preciso impianto, orario e volume.

In merito, nella proposta, si valutano diverse opzioni, come modificare il valore predefinito abbandonando il fattore di emissione basato esclusivamente sulla CO2, chiarire l’applicabilità dei diversi tipi di Ppa o semplificare i requisiti per la congestione fisica della rete.

Quando diventa operativo il Cbam

Ricordiamo che il Cbam non è ancora operativo. A ottobre 2023 è partita la fase transitoria, con soli obblighi di rendicontazione. Dal 2026, invece, gli importatori dovranno effettivamente acquistare appositi certificati per pagare il costo delle emissioni di CO2 riferite ai prodotti immessi sul mercato Ue.

Lo scorso 22 maggio il Parlamento europeo ha approvato una modifica che prevede l’introduzione di una soglia minima di 50 tonnellate per l’applicazione della tassa, esentando così circa il 90% degli importatori, principalmente piccole e medie imprese e privati, che movimentano quantità ridotte di prodotti soggetti al Cbam.

Gli eurodeputati hanno però affermato che l’obiettivo ambientale del meccanismo resterà comunque invariato, poiché il 99% delle emissioni totali di anidride carbonica, legate per lo più alle importazioni di ferro, acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti, continuerà a essere coperto dalle regole.

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