Cbam, consultazioni Ue in vista della piena attuazione dal 2026

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La Commissione raccoglie feedback fino al 25 settembre su metodologia di calcolo dei certificati, prezzo delle emissioni pagato in un Paese terzo e quote gratuite Ets.

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A pochi mesi dalla piena attuazione del Cbam, la tassa europea sulla CO2 alle frontiere istituita due anni fa dal regolamento 2023/956 e che diventerà operativa dal 2026 dopo tre anni di fase transitoria, l’Ue mette in consultazione tre regolamenti di esecuzione, che dovranno essere adottati nel quarto trimestre dell’anno.

Le DG Dogane, Energia e Clima della Commissione europea hanno infatti avviato una raccolta feedback fino al 25 settembre sulla metodologia di calcolo Cbam nel regime definitivo, sull’adeguamento dell’obbligo di restituzione per tener conto delle quote gratuite Ets e sul prezzo delle emissioni pagato in un Paese terzo.

Il documento di presentazione (allegato in basso) è unitario, mentre le consultazioni sono separate e i questionari per la risposta a ciascuna di esse si trova al rispettivo link.

Per quanto riguarda la prima, sulla metodologia di calcolo, l’iniziativa provvederà a determinare:

  • le emissioni incorporate dirette sulla base delle emissioni effettive;
  • le emissioni incorporate dell’energia elettrica;
  • le emissioni incorporate indirette;
  • i valori predefiniti per le merci diverse dall’energia elettrica, da utilizzare quando le emissioni incorporate non si basano sulle emissioni effettive.

Il regolamento Cbam stabilisce l’utilizzo dei fattori di emissione di CO2 come valori predefiniti per le emissioni incorporate dell’energia elettrica, basati esclusivamente sulle fonti di generazione a partire da combustibili fossili. Entro i limiti giuridici esistenti stabiliti dal regolamento, l’atto di esecuzione sulla metodologia stabilirà i dettagli del calcolo dei fattori di emissione per il regime definitivo che entrerà in vigore nel 2026, gli elementi di prova da fornire per dichiarare le emissioni effettive e le condizioni per l’utilizzo di valori predefiniti alternativi.

I valori predefiniti per le merci diverse dall’energia elettrica sono invece pensati come un’opzione alternativa nei casi in cui i dati sulle emissioni effettive non siano disponibili. L’atto di esecuzione mira a stabilire “un approccio equo, trasparente e coerente” a questi valori, rafforzando il principio secondo cui le emissioni effettive dovrebbero rimanere la base principale per le dichiarazioni Cbam.

Per quanto riguarda le quote gratuite Ets che, ricordiamo, saranno progressivamente eliminate tra il 2026 e il 2034 per i settori inclusi nel Cbam, il regolamento di esecuzione dovrà stabilire le norme per il calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita, da applicare come “sconto” rispetto all’obbligo Cbam. L’obiettivo è garantire che le merci fabbricate nell’Ue e quelle provenienti da Paesi terzi ricevano lo stesso trattamento.

Un aspetto fondamentale della metodologia è lo sviluppo di parametri di riferimento Cbam per ciascuna delle merci contemplate dal meccanismo. Questi parametri saranno ricavati dai pertinenti parametri di riferimento Ets utilizzati per determinare l’assegnazione di quote gratuite all’interno del mercato del carbonio dell’Ue.

Una “sfida di rilievo”, sottolinea il documento, è rappresentata dall’abbinare i parametri di riferimento Ets, che si applicano agli impianti e agli specifici processi di produzione, alle singole merci Cbam.

Da ultimo, il regolamento di esecuzione sul prezzo del carbonio pagato in un Paese terzo consentirà agli importatori Ue di richiedere una riduzione del numero di certificati Cbam da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio effettivamente pagato altrove per le emissioni dichiarate.

Verranno stabilite norme per convertire il prezzo del carbonio pagato in un numero corrispondente di certificati Cbam. Questo dovrebbe comprendere anche la conversione in euro del prezzo pagato in valuta estera.

Nelle norme dovrebbero essere specificate le prove richieste, comprese eventuali riduzioni o altre forme di compensazione, e stabilire principi chiari in materia di ammissibilità per i terzi che certificano le suddette prove, come ad esempio le qualifiche per accertarne l’indipendenza.

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