Niente Superbonus per interventi su parti comuni degli immobili che non sono condominio

Altro chiarimento dell'Agenzia delle entrate sull'applicazione della maxi detrazione al 110%.

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Il superbonus del 110% non si può utilizzare per interventi eseguiti su parti comuni di più unità immobiliari, che non sono parte di un condominio.

L’ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 329/2020 (allegata in basso).

Il caso in questione riguarda un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) che vorrebbe usare il Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio.

L’Agenzia ha risposto che non è possibile beneficiare della maxi detrazione, né per il cappotto  né  per gli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio.

Citando la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E,  si chiarisce che “sono ammessi al Superbonus gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici (cfr. comma 4 dell’articolo 119). Nella circolare viene chiarito, altresì, che, tenuto conto della locuzione utilizzata“.

Nella circolare viene chiarito, altresì, che, tenuto conto della locuzione utilizzata, dal legislatore riferita espressamente ai «condomìni» e non alle “parti comuni” di edifici, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

Sotto il profilo civilistico, si ricorda, il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine,etc.), e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà. Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento.

 

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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